Accesso differito agli atti concorsuali per buon andamento e spese compensate (TAR Toscana n. 447 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento dell’accesso agli atti del procedimento concorsuale, disposto in applicazione di una clausola del bando conforme al regolamento provinciale e all’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, costituisce atto dovuto dell’amministrazione e non esige alcuna motivazione ulteriore. La tutela dell’interesse pubblico al buon andamento delle operazioni concorsuali giustifica il rinvio dell’accesso anche alle prove e alla valutazione del concorrente istante, senza che ne risulti compresso il diritto di difesa, pienamente garantito dalla possibilità di impugnare, anche con motivi aggiunti, gli atti conosciuti dopo l’accesso differito. Intervenuta nelle more la cessazione della materia del contendere, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e vengono compensate quando la pretesa azionata, a una sommaria delibazione, risulti infondata.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso bandito dalla Provincia di Pisa per un posto di funzionario dell’area amministrativa. All’esito delle prove scritte, non ammesso agli orali perché primo dei non idonei per punteggio, presentava istanza di accesso alla documentazione contenente il percorso logico-argomentativo seguito dalla commissione per pervenire alla valutazione negativa.

L’amministrazione differiva l’accesso fino all’approvazione degli atti della procedura e della graduatoria, in applicazione dell’art. 12 del bando di concorso. Il candidato impugnava la nota di differimento e, in via subordinata, la stessa clausola del bando, deducendo la lesione del diritto di difesa e il difetto di motivazione. Costituitasi la Provincia, nelle more l’istanza veniva evasa e la resistente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, determinata dall’evasione dell’istanza di accesso in corso di giudizio. Il ricorrente, con l’istanza di passaggio in decisione, conferma l’esito satisfattivo ma insiste per la condanna alle spese.

Il Tribunale chiarisce che la cessazione impone di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia secondo l’esito che il processo avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza, valutato con sommaria delibazione della fondatezza della pretesa. Il giudizio si sposta quindi sul merito del ricorso.

La Provincia ha applicato l’art. 12 del bando, che riconosceva ai concorrenti la facoltà di accesso agli atti del procedimento solo dopo l’approvazione degli atti e della graduatoria. La clausola risulta conforme all’art. 16 del regolamento provinciale, che sospende l’accesso alla documentazione dei lavori delle commissioni fino all’adozione del formale provvedimento di approvazione. La facoltà di differimento trova base generale nell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

Respinta è la tesi del ricorrente secondo cui il rinvio non potrebbe riguardare gli atti relativi alla sua stessa valutazione. L’espressione “atti del procedimento concorsuale” è ampia e non distingue tra documenti, includendo le prove scritte e ogni atto riferibile alla posizione dell’istante. Nemmeno lo scrutinio sistematico conduce a diverso risultato, poiché il rischio per il buon andamento delle operazioni sussiste anche a fronte di istanze circoscritte alla posizione del richiedente.

Ne deriva che il differimento è atto dovuto e doveroso, essendo l’amministrazione vincolata dal regolamento e dal bando. Nessuna motivazione ulteriore era esigibile; la motivazione sarebbe stata necessaria, semmai, ove la Provincia avesse ammesso l’accesso anticipato. Il diritto di difesa resta integro, potendo l’interessato impugnare con motivi aggiunti gli atti conosciuti dopo l’accesso differito. Il ricorso è pertanto infondato e le spese vengono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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