Accesso agli atti edilizi e sufficienza della vicinitas del confinante (TAR Lazio n. 715 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti edilizi, ai fini della configurabilità dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990 per legittimare l’istanza ostensiva, è sufficiente il requisito della vicinitas. Tale interesse, distinto da quello richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi, sussiste in capo al confinante, al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona dell’edificio. Tali soggetti sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi e rivestono una posizione differenziata rispetto agli altri consociati in ordine all’osservanza di quei limiti. Non è pertanto necessaria, in capo al richiedente, l’allegazione di ulteriori ragioni giustificative dell’interesse all’ostensione oltre la dimostrazione della vicinitas.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare nel centro storico dell’Isola di Ponza adibita a civile abitazione, aveva avviato l’installazione di un pergolato in legno e cannucce, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica e presentazione di rituale scia edilizia. Un vicino confinante ha presentato istanza di accesso ai documenti per acquisire i titoli abilitanti l’installazione, motivandola con la collocazione del manufatto in adiacenza della propria abitazione e con la prospettata violazione delle norme del codice civile e del piano regolatore generale.
Il Comune di Ponza, nonostante l’opposizione della ricorrente, ha accolto la domanda ostensiva con provvedimento notificato. La proprietaria ha quindi impugnato l’atto davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e l’accertamento negativo del diritto di accesso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere: il solo rapporto di vicinitas, a suo avviso, non sarebbe bastato a radicare l’interesse e la legittimazione all’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto che alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, prospettando una possibile azione risarcitoria. Ritiene tuttavia di doversi pronunciare comunque sul merito della vicenda.
Nel merito, il ricorso è infondato. L’Amministrazione resistente ha evidenziato che il controinteressato, oltre a essere confinante dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio, è titolare di un interesse concreto: l’intervento, ove realizzato in violazione della normativa urbanistica, avrebbe compromesso i suoi diritti. In ambito edilizio, osserva il Tribunale, tale interesse qualificato è riconosciuto in capo al proprietario vicino quando la richiesta è finalizzata all’accertamento della conformità alle norme edilizie e urbanistiche delle opere realizzate su terreni adiacenti.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante, ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, compresi i terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi, i residenti e quanti abbiano altro titolo di frequentazione.
La ragione è che tali soggetti sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività. Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Napoli, sez. III, n. 5134 del 2024.
Alla luce di tale orientamento, la censura della ricorrente — che pretendeva un’onere di allegazione ulteriore rispetto alla vicinitas — è respinta. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune resistente, mentre sono compensate con il controinteressato, che si è limitato a produrre memoria di mera costituzione.
Nota della Redazione
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