Accesso atti edilizi: vicinitas insufficiente senza interesse concreto (TAR Lazio n. 629 del 12.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la sola qualità di proprietario di un immobile confinante con quello cui si riferiscono i titoli edilizi richiesti non integra, di per sé, l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Il requisito della vicinitas va letto con riferimento alla denuncia o quanto meno alla descrizione di specifici interventi edilizi rispetto ai quali il proprietario vicino si ritenga leso. In difetto, l’istanza assume carattere meramente esplorativo ed è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. La distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso, ribadita dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, impone di verificare entrambi i presupposti, non potendosi altrimenti distinguere l’accesso procedimentale dall’accesso civico.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in centro storico e facente parte di un più ampio aggregato edilizio, presentava al Comune un’istanza di accesso agli atti per conoscere l’esistenza di pratiche edilizie relative ad altri fabbricati dello stesso aggregato, in particolare agli immobili di proprietà di una società straniera. L’amministrazione negava l’ostensione con provvedimento motivato sulla natura generica ed esplorativa della richiesta.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendo anche la declaratoria del diritto all’accesso. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, riteneva infondata l’eccezione e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società titolare del diritto dominicale sugli immobili cui pertengono le pratiche richieste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il merito del diniego e ne conferma la legittimità. Il ricorrente aveva fondato l’istanza sulla propria qualità di proprietario di un immobile facente parte del medesimo aggregato edilizio, indicando gli immobili altrui tramite i dati catastali. Per il Tribunale questa indicazione è una circostanza neutra rispetto all’interesse all’accesso: manca qualsiasi allegazione della concreta utilità, diretta o indiretta, che l’ostensione di titoli edilizi rilasciati ai confinanti potrebbe produrre nella sfera giuridica del richiedente.

Il TAR precisa che il diniego è legittimo ogni qualvolta l’istanza risulti generica non solo quanto ai documenti richiesti, ma anche quanto al labile interesse all’ostensione. Sul primo profilo il Collegio ammette che non si può pretendere l’indicazione precisa dell’atto, essendo di fatto impossibile per chi ignora la pratica indicarne data e numero, richiamando T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, n. 926 del 2020. Il difetto si appunta quindi sull’interesse, poiché l’accesso non può prescindere dalla pertinenza del contenuto degli atti rispetto alla condizione del richiedente, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1139 del 2024.

Il Tribunale riconosce che la giurisprudenza attribuisce rilievo alla vicinitas, quale posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, idonea a legittimare l’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Tale orientamento, tuttavia, va letto in concreto: occorre la denuncia o la descrizione di specifici interventi edilizi rispetto ai quali il vicino si ritenga leso.

Il Collegio distingue nettamente legittimazione e interesse: la vicinitas non basta da sola a provare né l’interesse al ricorso avverso l’eventuale titolo rilasciato, né, a monte, l’interesse all’accesso, dovendosi allegare uno specifico pregiudizio. In questo senso richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 22 del 2021 e l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, rilevando che l’interpretazione opposta finirebbe per confondere accesso procedimentale e accesso civico, in contrasto con l’art. 22 della legge n. 241/1990.

Nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato nell’istanza alcuno degli elementi poi introdotti in giudizio, né il Comune era tenuto a ricostruire d’ufficio la sussistenza dell’interesse. Il ricorso è pertanto respinto. Il contrasto giurisprudenziale sulla materia giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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