Accesso agli atti del custode e interesse degli iscritti all’elenco prefettizio (TAR Sicilia n. 3149 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la richiesta di ostensione degli atti relativi all’esecuzione di un contratto pubblico non integra un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione quando ciascun documento richiesto è funzionale a un interesse qualificato del richiedente. Gli operatori iscritti nell’elenco prefettizio di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982 vantano un interesse differenziato ad accertare l’inadempimento del custode acquirente, poiché dall’esecuzione del contratto dipende la possibilità di reclamare l’affidamento dei veicoli sequestrati. Non sussiste violazione del ne bis in idem quando la domanda di accesso non investe la procedura di gara, ma le sole modalità di esecuzione del contratto. Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato individuabile, purché l’amministrazione non abbia già consentito la sua partecipazione in sede procedimentale.
Il Fatto
Le ricorrenti, società iscritte nell’elenco prefettizio dei soggetti abilitati alla gestione dei veicoli sequestrati e confiscati, hanno chiesto alla Prefettura di Catania e all’Agenzia del Demanio di verificare le modalità di esecuzione del servizio affidato al custode acquirente e, contestualmente, di accedere agli atti relativi a tale esecuzione.
La Prefettura ha respinto l’istanza con provvedimento ritenendo la domanda preordinata a un controllo generalizzato e indeterminata quanto all’oggetto. Le ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la concretezza e determinatezza della richiesta e il proprio interesse qualificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo affrontato la questione del contraddittorio, rilevando d’ufficio la posizione del custode acquirente. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, è controinteressato ogni soggetto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Poiché il contratto oggetto di verifica era stato stipulato con il custode, il Tribunale ha disposto con ordinanza l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’omessa notifica non è causa di inammissibilità quando l’amministrazione non abbia ammesso la partecipazione procedimentale di tali soggetti (Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2380; Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5483; Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2022, n. 10288).
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un interesse qualificato. Le ricorrenti sono iscritte nell’elenco prefettizio e, qualora si verifichino le circostanze dedotte, hanno titolo per pretendere che l’amministrazione provveda ai sensi dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 571/1982, con affidamento dei veicoli in loro favore. Rileva in tal senso l’art. 14, secondo comma, lettera f), del contratto, che prevede la risoluzione automatica in caso di subappalto o cessione e il conseguente affidamento ai soggetti iscritti nell’elenco.
Da qui la conclusione che l’istanza non è generalizzata: ciascun documento richiesto — verifiche effettuate, atti di sequestro, fermo, confisca e cessione, contratti con terzi — è funzionale all’accertamento di quelle circostanze e alla successiva pretesa di adozione dei provvedimenti favorevoli. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del ne bis in idem, poiché la richiesta non investe la procedura di gara, già oggetto di pronuncia passata in giudicato, ma le sole modalità di esecuzione del contratto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Ufficio Territoriale del Governo di Catania di consentire l’accesso entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in misura ridotta in ragione della semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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