Accesso agli atti di gara e rito super accelerato: i presupposti informativi (Cons. Stato n. 7775 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale super accelerato in materia di accesso, previsto dall’art. 36, comma 4, cod. contratti, costituisce disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica e trova applicazione nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi dei commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina del rito ordinario dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a., con la conseguenza che nessun termine decadenziale abbreviato è decorso. Il rito speciale presuppone inoltre una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell’offerta tecnica in forma oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di segretazione.
Il Fatto
La Regione Campania indice una gara aperta per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata e custodia presso le sedi regionali, suddivisa in lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, il raggruppamento controinteressato risulta primo in graduatoria e la società appellante seconda. Seguono l’aggiudicazione e la pubblicazione della proposta di aggiudicazione, che dà conto dell’accoglimento solo parziale delle istanze di oscuramento delle offerte tecniche.
La seconda classificata chiede l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. La documentazione viene pubblicata solo in un momento successivo e in parte oscurata. Il TAR Campania, con ordinanza, dichiara la cessata materia del contendere per gli atti medio tempore esibiti e irricevibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. per tardività, ritenendo applicabile il rito super accelerato con termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Propone appello la seconda classificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, dopo la camera di consiglio, la Sezione Terza ha rimesso all’Adunanza Plenaria due quesiti: se il rito super accelerato operi solo in caso di puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione, ovvero anche in caso di inosservanza con mero differimento del dies a quo; e se la pubblicazione dell’offerta oscurata possa integrare una decisione implicita sull’istanza di segretazione.
L’appellante sostiene l’applicazione dell’art. 116 c.p.a. ogni volta in cui la stazione appaltante ometta di pubblicare, all’atto dell’aggiudicazione, tutti gli atti di gara, dovendo altrimenti il concorrente impugnare senza conoscere quali parti siano state oscurate. Il TAR aveva invece ritenuto che le decisioni sull’oscuramento, implicite o esplicite, vadano impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 9 settembre 2026, che ha ricostruito l’art. 36 cod. contratti come sistema organico imperniato su un rapporto di corrispondenza tra accelerazione processuale e rafforzamento degli obblighi informativi. Il dovere legale di ostensione assume una pregnante finalità difensiva, volta a evitare i ricorsi al buio. Il comma 4 assoggetta al termine abbreviato le sole decisioni assunte sull’oscuramento, non ogni altra determinazione in materia di accesso.
Da qui il principio: il meccanismo speciale e derogatorio opera solo quando sia integralmente integrata la fattispecie legale nei profili informativi che ne costituiscono presupposto giustificativo. In caso contrario si riespande il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. Quanto al secondo quesito, il rito speciale esige una decisione espressa sulla richiesta di oscuramento, non bastando la pubblicazione dell’offerta in forma oscurata.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la Regione ha comunicato l’aggiudicazione e pubblicato il provvedimento, la proposta e i verbali, ma solo in data successiva ha reso disponibile la documentazione dell’aggiudicataria, comprensiva dell’offerta tecnica oscurata in misura rilevante. L’adempimento non è dunque avvenuto contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Poiché il ricorso è stato notificato dopo l’istanza di accesso, nessun termine decadenziale è decorso. L’appello è accolto, l’ordinanza annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., e le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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