Balconi e distanze: rileva la disciplina urbanistica vigente, non il regolamento tipo (TAR Liguria n. 773 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze tra edifici, i balconi e le sporgenze destinate, per i loro caratteri strutturali e funzionali, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono costituiscono corpo di fabbrica e vanno computati nel calcolo, anche quando la loro profondità sia inferiore a 1,50 metri. Le definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo non hanno contenuto innovativo della disciplina dell’edilizia e svolgono una funzione di raccordo tecnico e redazionale, sicché non prevalgono sui regolamenti comunali né costituiscono parametro di legittimità. Ove lo strumento urbanistico vigente sia stato adottato prima dell’adeguamento regionale, le definizioni aventi rilevanza urbanistica restano sospese fino all’adozione del nuovo piano, e continua ad applicarsi la previsione delle norme di attuazione del piano regolatore. La disciplina dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non è limitata agli edifici di nuova costruzione, dovendo essere rispettata anche rispetto ai fabbricati esistenti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una residenza turistico-alberghiera in un immobile del centro cittadino, presenta una S.C.I.A. per realizzare due balconi a servizio di altrettante unità abitative ai piani secondo e terzo. Nella segnalazione precisa che sul medesimo edificio era ancora efficace una precedente S.C.I.A. del 2017, i cui lavori erano stati prorogati, e qualifica perciò il nuovo titolo come variante.

Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, rilevando da un lato che la comunicazione di fine lavori relativa al titolo precedente era già intervenuta e che quindi la variante non era invocabile, dall’altro che i balconi violavano la distanza imperativa di dieci metri. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, contestando la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione e la stessa possibilità di negare la segnalazione in variante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema delle distanze. Sono pacifiche la collocazione dell’immobile in zona B1 e l’impossibilità di rispettare la distanza minima dal fabbricato frontistante. La ricorrente sostiene che i balconi, avendo sporgenza inferiore a 1,50 metri, siano irrilevanti alla stregua delle definizioni di sagoma e di distanza contenute nel regolamento edilizio comunale, modellato su quello regionale e sull’Intesa del 20 ottobre 2016.

L’argomento non regge. L’art. 2 del regolamento comunale richiama la disciplina intertemporale regionale e stabilisce che le definizioni qualificate come aventi rilevanza urbanistica operano solo per i piani adottati dopo l’entrata in vigore della legge regionale di adeguamento. Poiché quella di distanza è espressamente qualificata come tale, la sua operatività è rinviata all’adozione del nuovo piano urbanistico comunale. Fino a quel momento si applicano le norme di attuazione del piano regolatore vigente, che per la zona B1 si limitano a prescrivere la distanza di dieci metri tra edifici.

In assenza di ulteriori specificazioni, il Collegio aderisce all’indirizzo consolidato secondo cui i balconi, ampliando la superficie abitativa, vanno considerati nel calcolo delle distanze (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3398 del 2024). La pronuncia di Cons. Stato, Sez. IV, n. 9872 del 2023, invocata dalla ricorrente, è inconferente, perché in quel caso lo strumento urbanistico escludeva espressamente dal computo gli aggetti inferiori a 1,50 metri.

Quanto alla pretesa prevalenza del regolamento edilizio tipo nazionale, la tesi è respinta richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2017: quel regolamento difetta dei requisiti propri delle fonti secondarie e non ha contenuto innovativo, sicché non può essere parametro di legittimità dei regolamenti comunali. Il secondo motivo è infondato per ragioni analoghe: le norme di attuazione impongono la distanza rispetto ai fabbricati “anche esistenti”, e la giurisprudenza civile qualifica i balconi come corpo di fabbrica (Cass. civ., Sez. II, n. 25191 del 2021). Diversamente opinando si consentirebbe un’agevole elusione della disciplina, realizzando gli aggetti dopo l’ultimazione dell’edificio.

Il terzo motivo resta assorbito, poiché il provvedimento si fonda su una pluralità di ragioni autonome e i motivi che investono la componente idonea a sorreggerlo sono stati scrutinati negativamente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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