Accesso agli atti al gestore in house dei rifiuti urbani (TAR Puglia n. 823 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore in house del servizio integrato di igiene urbana è soggetto passivo della disciplina dell’accesso documentale ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, perché la nozione di documento amministrativo comprende ogni atto detenuto da soggetti privati che concerna un’attività di pubblico interesse o sia collegato allo svolgimento dell’attività amministrativa. La legittimazione all’ostensione spetta a chi dimostra che i documenti richiesti hanno prodotto o possono produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, secondo il criterio del need to know, anche a prescindere dalla previa lesione di una posizione giuridica. Il diritto di accesso va riconosciuto quando l’istante vanti un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, restando esclusa la finalità di controllo generalizzato sull’operato del gestore. La domanda di condanna al pagamento di penalità per il ritardo nell’ostensione è inammissibile se proposta in modo generico.

Il Fatto

Il ricorrente gestisce una struttura alberghiera nel territorio comunale e lamenta il grave disagio prodotto dalla concentrazione di cassonetti per la raccolta dei rifiuti dinanzi all’ingresso, sotto il profilo igienico-sanitario, della quiete degli ospiti e del decoro urbano. Dopo varie richieste di spostamento, con istanza del 9.8.2023 ha rinnovato la domanda e chiesto, tra l’altro, di conoscere le disposizioni che disciplinano l’individuazione dei siti di conferimento e di accedere ai provvedimenti di allocazione delle postazioni.

Il Comune ha riscontrato la richiesta sollecitando il gestore A.M.I.U. Puglia S.p.A. a valutare l’istanza e a fornire le motivazioni tecniche, demandandogli le valutazioni sul riposizionamento dei cassonetti e l’assolvimento degli obblighi di accesso. Il ricorrente ha quindi agito per la declaratoria di illegittimità della condotta della p.A. e per l’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a., con penalità in caso di ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto che il Comune ha riscontrato la richiesta ostensiva, qualificata come istanza di accesso documentale in ragione dell’interesse diretto, concreto e attuale illustrato. La nota dell’11.4.2024 ha definitivamente chiarito che il gestore del servizio integrato di igiene urbana è A.M.I.U. e che a esso spettano l’individuazione delle postazioni dei cassonetti e gli obblighi di accesso. Ne deriva l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso nei confronti del Comune.

Il ricorso è invece accolto verso il gestore. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, il TAR ribadisce che la nozione di documento amministrativo è ampia e ricomprende i documenti formati o detenuti da soggetti privati purché concernenti un’attività di pubblico interesse. La società in house che produce un servizio di interesse generale rientra tra i soggetti di diritto privato destinatari della disciplina, in forza dell’art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990.

Nel caso concreto sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi. Il ricorrente è legittimato perché il posizionamento dei cassonetti incide sulla struttura gestita e perché le richieste di rimozione sono rimaste disattese; l’interesse ostensivo è quindi diretto e attuale, non essendo l’istanza volta a un controllo generalizzato dell’operato del gestore.

Il Collegio ordina pertanto ad A.M.I.U. di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, la documentazione richiesta con l’istanza del 9.8.2023, se esistente e adottata. È invece inammissibile per genericità la domanda di penalità per il ritardo. Le spese seguono la soccombenza verso il gestore e sono compensate verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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