Accesso agli atti impositivi e attestazione di inesistenza del documento richiesto (TAR Campania n. 524 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti impositivi, cui quello avente ad oggetto il contributo consortile è assimilato, il concessionario — e a maggior ragione l’ente impositore — qualora l’atto richiesto non esista deve fornire un’attestazione che ne dia atto spiegandone le ragioni. Il presupposto dell’accesso è l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/1990. Sussiste tale interesse in capo al comproprietario che intenda contestare l’entità del contributo richiesto e recuperare le quote dagli altri comproprietari. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di ostensione e assegna all’ente un termine perentorio, con attestazione dell’inesistenza ove il documento non sia reperibile.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, riceveva un avviso di pagamento per il contributo irriguo relativo all’anno 2021. Intendendo recuperare le quote dovute dagli altri comproprietari e contestare in sede giudiziaria l’entità del contributo, inoltrava il 30 luglio 2024 una domanda di accesso agli atti adottati dal Consorzio per la determinazione del contributo.
Con nota del 6 agosto 2024 il Consorzio trasmetteva soltanto gli atti regolamentari disciplinanti la determinazione del contributo, senza ostendere la documentazione applicativa. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’accertamento del diritto di accesso, con condanna dell’ente agli adempimenti consequenziali, annullamento della nota e nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La ricorrente aveva chiesto gli atti sulla base dei quali era stato emesso il contributo irriguo per l’anno 2021. Il Consorzio ha depositato il catasto consortile relativo agli immobili, ma non risulta osteso, ove esistente, l’estratto del ruolo dei medesimi.
Il Tribunale accerta la sussistenza in capo alla ricorrente dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 legge n. 241/1990 quale presupposto di legittimazione. La ricorrente ha evidente interesse ad acquisire la documentazione che la riguarda direttamente, perché essa è strumentale alla contestazione dell’entità del contributo e al recupero delle quote dagli altri comproprietari.
Il percorso argomentativo si àncora all’Adunanza Plenaria n. 4/2022. In materia di accesso agli atti impositivi, cui quello in esame è assimilato, l’ente impositore — e il concessionario — deve, nel caso di inesistenza dell’atto richiesto, fornire un’attestazione che dia atto di tale circostanza spiegandone le ragioni. La regola vale a maggior ragione per l’ente impositore.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi indicati. Il dispositivo dichiara l’obbligo del Consorzio di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Qualora l’atto non sia esistente, perché smarrito e non conservato neppure in copia, l’ente dovrà attestarne l’inesistenza spiegandone le ragioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, con rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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