Accesso defensionale agli atti endoprocedimentali ed esibizione del documento richiesto (TAR Campania n. 515 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale comprende gli atti endoprocedimentali e interni al procedimento, purché materialmente esistenti e detenuti dall’amministrazione, non figurando essi tra i documenti sottratti all’accesso dall’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990. La legittimazione spetta a chi dimostri che gli atti oggetto della richiesta abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, secondo la nozione ampia di situazione giuridicamente tutelata dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L’accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in un giudizio pendente o da introdurre, riceve protezione preminente e prevale sugli interessi contrapposti per espressa previsione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Il diniego opposto dall’amministrazione è illegittimo per violazione di tale disposizione, e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non deve svolgere alcuna valutazione sulla influenza o decisività del documento nel giudizio già instaurato.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una ordinanza di demolizione e di una determinazione di revoca dell’efficacia di una SCIA, aveva impugnato tali atti dinanzi al TAR Campania, che si era pronunciato con sentenza non notificata, avverso la quale pendevano i termini per l’appello. Nella predisposizione della difesa per il gravame, il ricorrente ha chiesto al Comune di Massa Lubrense l’ostensione di una nota assessorile del 2016, pervenuta dal SUE nel 2018, concernente l’assenza di motivi ostativi alla realizzazione degli interventi e la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, richiamata nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in suo favore.
Il Comune ha negato l’accesso con nota del 9.07.2024, qualificando la richiesta come relativa a un atto endoprocedimentale di non rilevanza pubblica. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto alla visione e all’estrazione di copia del documento e l’ordine di esibizione all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la richiesta non riveste carattere esplorativo e non implica defatiganti attività di ricerca né impegno di risorse umane ed economiche. Su questa base esclude che il diniego possa fondarsi sulla genericità o sull’onerosità dell’istanza, e passa a verificare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse.
Quanto alla legittimazione, il TAR richiama l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e osserva che la nozione di situazione giuridicamente tutelata è più ampia dell’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta quindi a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti. Il Collegio riconosce così l’accesso defensionale quale interesse a un bene della vita distinto dalla situazione che legittima l’impugnativa.
Sul piano oggettivo, il TAR afferma che ogni atto interno afferente al momento decisorio rientra nel perimetro dell’accesso documentale, purché materialmente esistente e detenuto dall’amministrazione, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 6340 del 23 settembre 2019 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 5736 del 29 maggio 2020. Nel caso concreto la nota richiesta costituisce parte del procedimento conclusosi con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in favore del ricorrente, e la sua conoscenza risulta necessaria per la fase di appello: opera dunque la protezione preminente dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che fa prevalere l’accesso su eventuali interessi contrapposti, con il solo limite dell’oscuramento dei dati eventualmente sensibili.
Il Collegio ribadisce infine che né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono compiere un’ultronea valutazione sulla influenza o decisività del documento nel giudizio di merito, spettando un simile apprezzamento solo al giudice investito della questione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 18.03.2021. Il diniego è pertanto illegittimo per violazione dell’art. 24, comma 7, e il TAR ordina al Comune di esibire la documentazione nel termine di trenta giorni, condannandolo alla rifusione delle spese liquidate in € 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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