Legittimo il riordino delle graduatorie PNRR per i vincoli UE sull’idrogeno (Cons. Stato n. 9672 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella ripartizione delle risorse integrative del PNRR il Ministero competente non sovverte la graduatoria regionale, ma si limita a selezionare i soli progetti eligibili secondo le condizioni cogenti poste dalla Commissione europea nell’atto di approvazione del regime di aiuto. La mancata assegnazione del finanziamento a un progetto privo del requisito prescritto integra una doverosa non ammissione, non un’esclusione sanzionatoria, e non richiede un autonomo provvedimento espulsivo. La motivazione per relationem desumibile dal decreto e dagli atti presupposti esclude la violazione del divieto di integrazione giudiziale delle ragioni dell’atto. Gli atti del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di produrre ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. non costituiscono documenti nuovi e sono ammissibili anche in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il Ministero dell’ambiente pubblicava un avviso per selezionare proposte di realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. La Regione Puglia approvava l’avviso pubblico e la relativa graduatoria: la società ricorrente risultava settima, prima tra i progetti ammessi ma non finanziabili, mentre altra società seguiva all’ottavo posto.

Con un successivo decreto il Ministero ripartiva le nuove risorse della Missione 7 del PNRR, assegnando le disponibilità residue secondo l’ordine di sezioni dell’Allegato 1. La ricorrente impugnava quella parte del decreto che aveva destinato le risorse alla società collocata all’ottavo posto, deducendo la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso; il Ministero proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto il motivo sull’acquisizione degli atti. Il Ministero aveva depositato in appello la documentazione del procedimento, che la difesa avversaria qualificava tardiva. La Corte ritiene che non si tratti di documenti nuovi ma di atti del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di produrre insieme all’atto impugnato ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. Il primo giudice avrebbe dovuto verificare la completezza del deposito prima di trattenere la causa, anche in vista della ricostruzione per relationem della motivazione del provvedimento finale.

Nel merito, la Corte ritiene fondato anche il secondo motivo. Dal decreto emerge con chiarezza il motivo della mancata assegnazione: sono ammissibili solo i progetti conformi alla decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023, che ha prescritto la non ammissione dei progetti di produzione di idrogeno rinnovabile da qualunque matrice di origine biologica. Il progetto dell’appellata rientrava pacificamente in tale tipologia, ricavandosi idrogeno da biomasse.

La Corte esclude che vi sia stata integrazione della motivazione in giudizio. Il Ministero si è limitato a selezionare, tra i progetti in graduatoria, quelli eligibili secondo le indicazioni cogenti dell’Unione. Il requisito era espressamente indicato nel decreto e ribadito nel dispositivo, che richiama anche la decisione C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023.

Il ragionamento del TAR si fondava sull’assenza di documentate ragioni idonee a giustificare il sovvertimento della graduatoria regionale. In appello, però, l’amministrazione ha illustrato con la necessaria documentazione istruttoria l’iter logico della propria decisione, senza aggiungere ragioni giustificative nuove. La decisione ministeriale risulta pertanto immune dai profili di illegittimità dedotti.

L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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