Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3728 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo il giudice più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. Il tardivo adempimento, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, conferma la fondatezza della pretesa del ricorrente e giustifica la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per l’anno scolastico 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00. A fronte della mancata esecuzione spontanea del giudicato, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., notificato e depositato il 10 dicembre 2025. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con istanza di passaggio in decisione depositata il 29 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato che la somma dovuta a titolo di carta del docente era stata accreditata nelle more del giudizio, insistendo unicamente per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta avesse trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’adempimento tardivo, infatti, ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia nel merito della pretesa originaria.
Quanto alle spese, il Collegio ha precisato che il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa azionata. Ne consegue che le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate equitativamente in dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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