Accesso agli atti e legittimazione dell’associazione di categoria (TAR Sicilia n. 266 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’associazione di categoria che agisce a tutela di interessi collettivi deve dimostrare la propria effettiva rappresentatività e il collegamento stabile con il territorio, non essendo sufficiente la finalità statutaria di vigilanza sul settore. Il requisito della differenziazione va accertato in concreto, con riguardo al numero e alla qualità degli associati e alla consistenza dell’azione associativa. La decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell’art. 27 della legge n. 241/1990, ha natura consultiva: non vincola l’Amministrazione né il giudice amministrativo e, non essendo provvedimentale, non si consolida per effetto della mancata impugnazione. Il ricorso proposto dall’ente privo di legittimazione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Un’associazione di operatori della pubblicità esterna chiedeva al Comune di Catania di accedere all’autorizzazione, all’eventuale rinnovo e agli atti propedeutici relativi a un impianto pubblicitario di grandi dimensioni collocato su terreno privato, intestato a una società, per verificarne la regolarità. L’Amministrazione negava l’accesso con provvedimento motivato sul presupposto che la richiesta tendesse a un controllo generalizzato sull’attività comunale. L’associazione impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia.
Nel corso del giudizio il Comune, dopo la decisione favorevole della Commissione per l’accesso sul reclamo dell’ente, riesaminava l’istanza e ostendeva parte dei documenti. Residuavano non esibiti il titolo con cui la Ferrovia Circumetnea aveva autorizzato la società a occupare il terreno e l’autorizzazione originaria dell’impianto, essendo quella prodotta risalente al 2023. La società controinteressata eccepiva il difetto di legittimazione dell’associazione e la genericità della richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, a seguito dell’ostensione parziale intervenuta in corso di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per la parte soddisfatta. La controversia resta viva per i due documenti non esibiti, sui quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nel merito.
Sul punto il TAR richiama le valutazioni già espresse con la sentenza n. 4249 in data 5 dicembre 2024, resa su fattispecie analoga relativa a un provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune in favore della stessa società. In quella sede è stato affermato che, in assenza di legittimazione ex lege, il giudice deve verificare la concreta rappresentatività dell’organismo, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 4022 del 2021 e di Cons. Stato, Sez. V, n. 4909 del 2012.
La ricorrente avrebbe dovuto comprovare gli elementi qualificanti la differenziazione della propria posizione: collegamento stabile con il territorio, consolidato in un arco temporale significativo, azione associativa dotata di adeguata consistenza e rappresentatività degli interessi tutelati, con riferimento al numero e alla qualità degli associati. Il Tribunale richiama anche l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020, che ha ricondotto la protezione degli interessi diffusi alla titolarità di un interesse legittimo collettivo in capo all’ente munito dei requisiti individuati dalla giurisprudenza.
Nel caso concreto tali requisiti non risultano provati. L’atto costitutivo documenta la presenza di sole cinque imprese, senza dimostrazione di successive adesioni né allegazione sul numero degli operatori attivi nel settore territoriale. Manca inoltre il collegamento stabile: l’associazione risulta costituita il 18 aprile 2024, a ridosso della presentazione dell’istanza di accesso. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Collegio affronta infine il diverso avviso espresso dalla Commissione per l’accesso. La decisione della Commissione ha funzione consultiva e non vincola né l’Amministrazione né il giudice amministrativo. Essa costituisce un avviso qualificato, ma di natura endoprocedimentale e non provvedimentale: non si consolida quindi per effetto della mancata impugnazione da parte della controinteressata. Il ricorso è pertanto in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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