Accesso agli atti nella mobilità scolastica e improcedibilità per sopravvenuta ostensione (TAR Campania n. 5804 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta risposta della P.A. fa venir meno la materia del contendere e determina l’improcedibilità della domanda, anche quando la risposta consista in un diniego espresso su parte dei documenti richiesti. Le doglianze circa la non satisfattività della risposta non possono essere veicolate nel ricorso contro l’inerzia, ma vanno introdotte con lo strumento dei motivi aggiunti avverso la determinazione negativa. La richiesta di documenti individuati con formula di stile, che non configura una categoria identificata o identificabile, è inammissibile. Il diniego all’ostensione di elenchi contenenti dati personali di terzi trova fondamento nel bilanciamento tra esigenze difensive e riservatezza.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva partecipato alla procedura di trasferimento provinciale per l’anno scolastico 2026/2027, presentando domanda mediante l’applicativo informatico ministeriale. La domanda risultava acquisita al protocollo, ma successivamente, nella sua area riservata, appariva “cancellata“, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento che chiarisse la natura dell’operazione.

Con istanza del 19 maggio 2026, trasmessa a mezzo pec, la docente chiedeva l’ostensione degli atti relativi alla cancellazione della domanda, delle eventuali note istruttorie, dell’elenco delle domande acquisite ed escluse, di ogni atto connesso e dell’indice dei documenti resi ostesi. Non ricevendo risposta, proponeva ricorso per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento del diritto all’estrazione di copia.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, le Amministrazioni scolastiche depositavano la nota protocollata del 26 giugno 2026, con cui l’istanza ostensiva era stata evasa, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio, previo rilievo d’ufficio ex art. 73 c.p.a., ha esaminato analiticamente i singoli documenti richiesti, verificando se la risposta intervenuta fosse idonea a porre termine all’inerzia lamentata.

Quanto agli atti e ai provvedimenti mediante i quali la domanda era stata cancellata, il Tribunale ha ritenuto la risposta satisfattiva: in essa sono spiegate le ragioni dell’adozione della dizione “cancellata”, la natura formale di tale determinazione e la sua resa all’interno della procedura informatica di gestione delle domande. Il Collegio ha precisato che eventuali contestazioni sulla non satisfattività della risposta andrebbero veicolate in altra sede giurisdizionale.

Analoga conclusione per le relazioni interne e le note istruttorie, la cui esistenza è solo ipotetica e non confermata dall’Amministrazione. Sull’elenco delle domande acquisite ed escluse, la P.A. ha opposto un diniego espresso, fondato sugli artt. 24 l. 241/1990 e 5-bis d.lgs. 33/2013, per insussistenza dei limiti di stretta pertinenza e necessarietà rispetto alle esigenze difensive: anche tale determinazione negativa fa venire meno l’inerzia, e avverso di essa la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi dei motivi aggiunti, ciò che non risulta avvenuto.

Residua la domanda relativa a “ogni altro atto connesso” e all’indice dei documenti ostesi: la prima è una formula di stile che non configura una categoria identificata o identificabile di documenti; il secondo non è un documento già formato, ma al più un documento aggiuntivo e accompagnatorio. Per questa parte il ricorso è stato pertanto respinto.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso in parte improcedibile per cessata materia del contendere e in parte lo ha respinto, compensando le spese per la peculiarità della specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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