Accesso agli atti e onere di allegare l’esistenza del documento (TAR Lazio n. 16813 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone che l’atto richiesto sia già esistente e detenuto dall’amministrazione. Il privato che ne invoca l’ostensione deve allegare argomenti e indizi circa l’esistenza dei documenti: non può imporsi all’ente la prova del fatto negativo della loro non detenzione. Ove l’interessato fornisca tali indizi e l’amministrazione non dimostri l’inesistenza, il giudice può ordinare l’esposizione, residuando un eventuale problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante nomina di un commissario ad acta. Si applica il principio ad impossibilia nemo tenetur, non potendo imporsi all’amministrazione di esibire atti che essa dichiari, formalmente e sotto la propria responsabilità, di non possedere.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 116 c.p.a., notificato in data 11/06/2026, avverso il silenzio serbato da ANAS S.p.A. su un’istanza di accesso del 04/05/2026. La richiesta riguardava la documentazione relativa al tratto del GRA dai km 32,100 ai km 31,700 e all’ampliamento delle corsie, con specifico riferimento alla posizione dell’istante.
Con nota del 23/07/2026 ANAS ha fornito riscontro, trasmettendo la documentazione disponibile, in particolare gli elaborati grafici risalenti al 12/01/1987, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. La ricorrente ha contestato la completezza del materiale ricevuto quanto ai punti 1) e 4) e l’assenza totale quanto ai punti 2) e 3). ANAS ha dichiarato di aver fornito tutta la documentazione nella propria materiale disponibilità, trattandosi di atti risalenti nel tempo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto che il diritto di accesso sia riconosciuto solo con riferimento a documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione. Non possono quindi accogliersi richieste di esibizione non corredate dalla prova dell’esistenza degli atti di cui il privato chiede l’ostensione.
Il Tribunale introduce un correttivo di equilibrio: al fine di evitare che l’accesso diventi impraticabile, se l’interessato fornisce argomenti e indizi circa l’esistenza degli atti e l’amministrazione non fornisce prova della loro inesistenza, il giudice può ordinarne l’accesso. Residua in tal caso un problema di esecuzione del giudicato, fronteggiabile con la nomina di un commissario ad acta per la ricerca materiale.
Nel caso concreto la ricorrente non ha offerto prove o indizi circa la disponibilità dei documenti da parte di ANAS. Il Collegio esclude che si possa imporre all’ente la prova del fatto negativo della non detenzione.
Ne deriva la declaratoria di cessata materia del contendere per la parte ostesa e il rigetto del ricorso per la documentazione non esibita, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. L’esito si giustifica con il tempo trascorso e le modifiche organizzative medio tempore succedutesi.
Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato a carico di ANAS S.p.A., in ragione della prognosi favorevole sull’esito del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.