Commissioni consultive spettacolo: quorum e giudizio tecnico insindacabile (TAR Lazio n. 16808 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo sono organi collegiali amministrativi di natura strettamente tecnica, i cui componenti sono scelti esclusivamente per competenza e professionalità, a prescindere dall’autorità che li ha designati. Una volta nominata, la Commissione opera legittimamente nel rispetto del solo quorum strutturale e delle maggioranze fissate dalla disciplina ministeriale, senza che assumano rilievo differenziazioni legate alla provenienza statale o territoriale dei commissari. Il quorum costitutivo è pertanto legittimamente predeterminato in via generalizzata, senza distinzioni qualitative tra i membri che volta per volta lo raggiungono. Il giudizio di qualità artistica, espressione di discrezionalità tecnica, è sufficientemente motivato con il voto numerico ove la griglia di valutazione predetermini criteri, subcriteri e punteggi massimi, sì da consentire la ricostruzione dell’iter logico. Le valutazioni dei singoli commissari si assorbono nella deliberazione collegiale, senza obbligo di autonoma verbalizzazione dei dissensi.

Il Fatto

L’associazione ricorrente, attiva nella produzione e programmazione teatrale, ha partecipato alla procedura indetta dal Ministero della cultura per l’ammissione ai contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentando per l’ambito Teatro, settore Festival di teatro, il progetto denominato Insolito Festival. All’esito della valutazione della Commissione consultiva la domanda ha conseguito 8,9 punti, inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa di 10 punti prevista dall’art. 5, comma 2, del d.m. n. 463/2024.

Con decreto direttoriale la domanda è stata inclusa tra le istanze non ammesse a contributo. L’istanza di riesame è stata respinta e la non ammissione confermata con successivo decreto. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale per opposizione del Ministero. Il gravame si fonda su sette motivi, articolati tra vizi di composizione della Commissione, difetti motivazionali, illogicità e lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sul preteso vizio di composizione della Commissione. La ricorrente sosteneva che i progetti fossero stati valutati da sette commissari ma che il risultato fosse stato deliberato dai soli quattro membri di nomina ministeriale, dopo le dimissioni dei tre componenti designati dalla Conferenza Unificata. La doglianza è smentita in punto di fatto: il verbale dimostra che per il settore Festival di teatro la valutazione e l’assegnazione dei punteggi sono avvenute alla presenza di tutti i membri in carica, salvo l’astensione di un commissario. L’abbandono dei lavori si registrò il giorno successivo e riguardò un diverso settore.

Quanto alla fase di riesame, svoltasi con i soli quattro componenti residui, il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, del d.m. 10 febbraio 2014, come modificato dal d.m. 25 ottobre 2021, che compone le Commissioni di quattro membri ministeriali e tre designati dalla Conferenza Unificata. La disposizione dà attuazione all’art. 2 del d.P.R. n. 89/2007. Tutti i componenti sono individuati in ragione delle specifiche competenze: una volta nominata la Commissione, essa opera nel rispetto del solo quorum strutturale di quattro membri, senza distinzioni legate alla provenienza.

La tesi della ricorrente, osserva il Collegio, adombrerebbe una colorazione politica dell’organo del tutto avulsa dalla sua natura. Le Commissioni consultive non sono organi politici, ma organi tecnici chiamati a formulare giudizi in posizione di terzietà e imparzialità, non condizionabili dalla rispettiva provenienza. Ne deriva la legittimità del quorum fissato in via generalizzata e l’infondatezza della censura subordinata sull’art. 3, comma 7, del d.m. n. 10/2014.

Respinto anche il terzo motivo, sull’astensione non motivata e sul dissenso non verbalizzato. L’obbligo di astensione si ricollega all’art. 51 cod. proc. civ. e non richiede l’indicazione della specifica ragione. Quanto ai dissensi, il Collegio richiama il principio secondo cui gli apprezzamenti dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale, essendo sufficiente la sola attribuzione del voto complessivo finale, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4209/2015 e dalle Sezioni riunite n. 16/2022. Il quarto motivo è respinto perché la griglia dell’Allegato B predetermina criteri e subpunteggi, rendendo il voto numerico idoneo a esternare l’iter logico.

Il quinto, sesto e settimo motivo sono infondati: il punteggio va riferito alla singola tornata valutativa, in un’ottica comparativa svincolata dalle valutazioni pregresse, come affermato dalla Sezione in fattispecie analoghe. Non è configurabile alcun legittimo affidamento sulla continuità dei contributi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese verso il Ministero e nulla verso i controinteressati non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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