Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti in denaro (TAR Calabria n. 236 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro. La somma dovuta a titolo di penalità si aggiunge agli interessi legali e ha carattere sanzionatorio. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del commissario ad acta. Il commissario nominato provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono con il rito dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, divenuto definitivo. Il titolo condanna l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale in favore di una parte e di un importo per onorari, spese generali, CPA e IVA in favore del difensore distrattario.
I ricorrenti deducono di avere inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che sono decorsi i sei mesi previsti. Chiedono altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che l’amministrazione non ha fornito prova dell’esecuzione, onere che su di essa gravava. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso muove da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si fonda sul testo della norma come novellato dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015. Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
Il Collegio precisa che la penalità si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta.
Quanto alle spese, il TAR le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata refusione nel termine di sessanta giorni, al pagamento provvede il commissario nominato. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, su ragioni di economia processuale e sul buon andamento, oltre che sul richiamo agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e ai privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata