Accesso civico generalizzato e interesse personale dell’istante (Cons. Stato n. 8522 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 33 del 2013 è riconosciuto a «chiunque» e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né richiede motivazione. La titolarità in capo all’istante di un interesse personale e qualificato alla documentazione — nella specie la posizione di concorrente secondo classificato in graduatoria — non preclude l’esercizio dell’accesso civico generalizzato. Il riferimento normativo agli scopi di controllo diffuso e di partecipazione al dibattito pubblico esprime la ratio dell’istituto e non impone una verifica in concreto dell’interesse effettivo sotteso all’istanza. La qualificazione data dall’interessato all’istanza è vincolante per l’amministrazione e per il giudice; in mancanza di qualificazione, l’istanza va esaminata sotto entrambi i titoli di accesso.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata nella gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante autoveicoli elettrici all’interno del complesso della Reggia di Caserta, ha presentato alla stazione appaltante un’istanza di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava gli atti redatti dalla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto, le comunicazioni intercorse con l’aggiudicataria e le informazioni sui controlli svolti sull’esecuzione del servizio, con i conseguenti provvedimenti.

Il TAR Campania, qualificata l’azione come ricorso avverso il silenzio, l’ha accolta. Ha ritenuto che l’operatore economico interessato potesse esercitare l’accesso civico generalizzato e che non vi ostasse la possibilità di attivare l’accesso documentale, non avendo l’amministrazione allegato limiti ex art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013. Il Ministero della Cultura ha proposto appello principale, deducendo l’uso distorto dell’istituto per finalità personali. L’aggiudicataria ha proposto appello incidentale, lamentando l’inammissibilità del ricorso per non essere stata impugnata una precedente istanza respinta, e ribadendo il carattere egoistico della richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’istanza. Essa è espressamente presentata come istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 e invoca le forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La Corte richiama l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2020, secondo cui la qualificazione data dall’interessato è vincolante per l’amministrazione e per il giudice e impone di esaminare l’istanza nei corrispondenti termini.

Passando al merito, la Sezione richiama l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e il comma 3, che esclude limitazioni alla legittimazione soggettiva e non richiede motivazione. L’istituto si traduce nel diritto di ricercare informazioni e nel controllo democratico sull’azione amministrativa: non occorre verificare la legittimazione dell’accedente né la sussistenza di una motivazione, come chiarito da Cons. Stato, IV, n. 1117 del 2024.

Da qui il principio centrale. Il fatto che la ricorrente fosse portatrice di un interesse diretto e qualificato alla documentazione, quale concorrente seconda classificata, non pregiudica l’esercizio di un diritto riconosciuto a chiunque. La Corte richiama Cons. Stato, V, n. 3905 del 2024 e Cons. Stato, IV, n. 621 del 2023, ove si afferma che non si può respingere un’istanza ostensiva civica generalizzata per il fatto che il richiedente abbia anche un interesse personale alla conoscenza. Viene valorizzato anche l’indirizzo di Cons. Stato, III, n. 495 del 2022: gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi nella fase esecutiva del contratto.

Il riferimento normativo agli scopi di controllo diffuso esprime la ratio della disciplina e non richiede una verifica in concreto dell’interesse effettivo. È possibile proporre un’istanza duplice o integrata, e in tal modo va intesa quella non specificamente qualificata, con obbligo di esame sotto entrambi i profili. La sussistenza e il precedente perseguimento di un interesse ex art. 22 l. n. 241 del 1990 non precludono quindi l’accesso civico. Neppure la precedente istanza e il relativo parziale rigetto assumono rilievo preclusivo, perché diverso è il titolo d’accesso fatto valere, come chiarito da Cons. Stato, III, n. 9567 del 2022.

La fase di esecuzione di un contratto pubblico rientra nel perimetro dell’accesso civico generalizzato, ancora secondo l’Adunanza plenaria n. 10 del 2020. Nel caso concreto l’amministrazione e la controinteressata non hanno addotto ragioni ostative ex art. 5-bis, in relazione agli interessi-limite da bilanciare con il valore della trasparenza. Gli appelli, principale e incidentale, sono pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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