Accesso civico generalizzato respinto se l’istanza è massiva e plurima (Cons. Stato n. 7983 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 può essere legittimamente negato quando l’istanza, per ampiezza, estensione temporale e complessità del trattamento richiesto, si qualifichi come massiva e imponga al soggetto destinatario un carico operativo irragionevole. In presenza di richieste massive plurime, proposte con struttura analoga nei confronti di una pluralità di soggetti, opera la fattispecie ostativa delineata dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020. Il diniego è giustificato anche quando i dati, formalmente disponibili in formato digitale, richiedano attività di reperimento, anonimizzazione e sistematizzazione non più supportata da report conservati. La scarsa rilevanza dell’interesse conoscitivo, pur non costituendo requisito di legittimazione, concorre a fondare la legittimità del diniego.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 21 marzo 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato nei confronti di una società di diagnostica molecolare, inserita nell’elenco ministeriale dei laboratori abilitati alla diagnosi del SARS-CoV-2. L’istanza concerneva due gruppi di informazioni: la data di autorizzazione ministeriale all’esecuzione dei test rt-PCR e il numero complessivo dei test positivi trasmessi alle ASL, con indicazione delle destinatarie, delle date di invio e dei conteggi.
Di fronte al mancato riscontro, la ricorrente agiva con l’azione ex art. 116 c.p.a. davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 18390/2024 e condannava la parte alle spese. La decisione veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato, con tre motivi di appello concernenti i due capi di rigetto e la statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dell’istituto. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 consente di conoscere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza necessità di qualificazione soggettiva né di motivazione della richiesta. Resta imprescindibile che i dati siano effettivamente detenuti dal destinatario dell’istanza, che può essere anche un ente privato esercente funzioni amministrative o attività di pubblico interesse. Sul punto la Corte richiama Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 e l’indirizzo di Sez. IV n. 1117 del 2024, escludendo che il discrimine tra “dato” e “informazione” possa svuotare di senso la nozione di informazione.
Sul primo motivo il ragionamento è processuale. Il TAR aveva fondato il rigetto su due rationes autonome: la disponibilità erga omnes del dato, reperibile sui siti istituzionali, e l’esclusione delle informazioni dal perimetro applicativo. L’appellante ha contestato solo la seconda, nulla deducendo sulla prima. Poiché quella motivazione è di per sé sufficiente, la mancata contestazione determina l’inammissibilità del motivo.
Sul secondo motivo la Corte valorizza l’istruttoria disposta in appello. La relazione acquisita ha accertato che i dati erano trasmessi tramite piattaforma regionale, conservati in formato digitale, ma che i report inviati alle singole ASL non erano più disponibili, salvo quelli del 2024, per eliminazione secondo procedure interne. Da ciò deriva la necessità di un’attività ex novo di reperimento, sintesi, anonimizzazione e sistematizzazione.
L’istanza è quindi qualificata massiva, per entità della documentazione, estensione pluriennale e complessità del trattamento. A ciò si aggiunge il carattere plurimo delle richieste, proposte “a tappeto” verso più laboratori. La Corte richiama l’indirizzo di Sez. III n. 2686 del 2023 e n. 1426 del 2021 sulla necessaria composizione tra trasparenza e buon andamento, applicando la circolare FOIA n. 2/2017 anche sul versante dell’interesse conoscitivo, ritenuto di natura individuale e avulso dall’afflato pubblicistico dell’istituto.
L’appello è respinto integralmente, compreso il capo sulle spese, non ravvisandosi i presupposti per la compensazione in ragione degli orientamenti già consolidati.
Nota della Redazione
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