Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 872 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il laboratorio privato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR per il rilevamento del SARS-CoV-2 pone in essere un’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e rientra pertanto nell’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza ex art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013. I dati relativi alla data di autorizzazione e al numero di test positivi inviati alle aziende sanitarie sono accessibili a chiunque ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, non essendo configurabile alcuno dei limiti di cui all’art. 5-bis, e sempre che la documentazione sia nella disponibilità del destinatario dell’istanza. Il silenzio non significativo serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con il rito dell’art. 116 c.p.a., in forza del richiamo contenuto nell’art. 5, comma 7, del medesimo decreto, letto secondo la sua ratio e non in senso formalmente limitativo. La legittimazione all’esercizio del diritto non è soggetta ad alcuna limitazione di carattere soggettivo né richiede una motivazione sulle ragioni della richiesta.
Il Fatto
La ricorrente presenta in data 23 novembre 2023 un’istanza qualificata come accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, diretta a conoscere la data in cui un laboratorio di analisi privato è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus inviati alle aziende sanitarie regionali. Il laboratorio non si costituisce in giudizio.
La ricorrente agisce dichiaratamente per l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e per la condanna all’ostensione; in subordine, ove si ritenga applicabile il rito dell’art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. La causa è trattenuta in decisione senza discussione, su istanza di rinuncia alla trattazione orale.
La Motivazione della Corte
Il primo nodo è processuale. Il Collegio rileva che per l’accesso generalizzato non esiste una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/1990 che tipizzi come rigetto il silenzio serbato sull’istanza: il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 impone infatti una conclusione con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni, escludendo la formazione del silenzio rigetto. Richiamando la terza Sezione del Consiglio di Stato, il TAR valorizza il comma 7 del medesimo articolo, che devolve le controversie al rito dell’art. 116 c.p.a., e legge il riferimento agli “obblighi di trasparenza” come richiamo a tutto tondo alle varie forme di accesso previste dal decreto. Il rito proposto è dunque ammissibile.
Nel merito, la questione centrale è la legittimazione passiva del laboratorio privato. Il Collegio richiama l’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, che estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio svolge i test che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.
La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nell’elenco dei soggetti autorizzati alla diagnosi molecolare secondo protocolli di Real Time PCR. Da qui la conclusione che l’attività svolta, per mezzo del rilevamento dei dati pandemici, integra un’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche di indubbia valenza pubblica. Non contestata l’entità del bilancio, assume valore decisivo la riferibilità delle informazioni a tale ambito di pubblico interesse.
Ricostruito l’istituto, il Collegio osserva che l’accesso generalizzato consente di conoscere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria, detenuti anche dagli enti privati indicati. La legittimazione spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive e senza obbligo di motivare le ragioni della richiesta, ma postula che i dati siano nella disponibilità del soggetto intimato. Nel caso concreto i dati richiesti sono accessibili, non emergono limiti ex art. 5-bis e la disponibilità è accertata.
Il ricorso è quindi accolto e il laboratorio è condannato a consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione e della natura seriale del contenzioso. È respinta la richiesta di somma equitativamente determinata ex art. 26 c.p.a., trattandosi di istituto volto a sanzionare comportamenti processuali e privo di finalità risarcitorie.
Nota della Redazione
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