Accesso agli atti edilizi e vicinitas: serve un interesse concreto e attuale (TAR Sardegna n. 541 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ai titoli edilizi, la qualità di proprietario di un fondo confinante non è sufficiente a fondare l’interesse all’ostensione. Occorre che l’istanza indichi la concreta utilità, diretta o indiretta, che l’accesso arreca alla sfera giuridica dell’istante, non essendo sufficiente la sola vicinitas, che attiene alla legittimazione e non anche all’interesse. La richiesta che investa in modo onnicomprensivo tutti gli atti di una pratica edilizia, senza specifica individuazione dei documenti, è inammissibile perché esplorativa e idonea a imporre all’amministrazione un’attività di ricerca ed elaborazione. Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto ex art. 25 legge n. 241/1990 il thema decidendum è circoscritto all’accertamento del diritto all’ostensione e non comprende l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. La condotta che parcellizzi in modo strumentale le iniziative contenzioso giustifica la condanna ex art. 26, comma 1, c.p.a. per motivi manifestamente infondati.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune l’accesso a tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie concernenti alcuni manufatti, assumendo di esserne legittimata per la vicinitas rispetto a terreni di sua proprietà e per il pregiudizio derivante dalla realizzazione di opere ritenute abusive. L’amministrazione non rispondeva nei trenta giorni, con formazione del silenzio-rigetto.

La società impugnava quindi il silenzio dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione, l’ordine di esibizione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per proposizione prima della scadenza del termine e, nel merito, deducendo di aver già messo a disposizione la documentazione in altri contenziosi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso definendolo manifestamente infondato e ritiene superfluo esaminare l’eccezione di inammissibilità. Sul piano processuale chiarisce che il silenzio-rigetto è un meccanismo di silenzio significativo: l’oggetto dell’impugnazione non può comprendere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ma si limita all’accertamento del preteso diritto all’ostensione, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 2401 del 2017.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’istanza era formulata in modo onnicomprensivo, elencando indistintamente concessioni, autorizzazioni, permessi, SCIA, progetti, pareri e ogni altro atto della pratica edilizia. L’amministrazione aveva però dimostrato di aver già reso disponibile la documentazione, come attestato nel giudizio definito con la sentenza del TAR Sardegna n. 220 dell’8.3.2025. Un’istanza così estesa è inammissibile: l’accesso non può costringere l’amministrazione a un’attività di ricerca ed elaborazione dati, né essere proposto “al buio” per fini esplorativi, secondo il richiamo a TAR Campania, Sez. VI, n. 5267 del 2020 e a TAR Lombardia, Milano, n. 2403 del 2019.

Sul versante dell’interesse, la società si era limitata a richiamare la vicinitas. Il Collegio osserva che la sola qualità di proprietario viciniore è circostanza neutra rispetto all’interesse all’accesso: legittimazione e interesse sono condizioni autonome ed entrambe necessarie, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22 del 2021. La ricorrente non aveva allegato né nuovi interventi edilizi in corso, né vertenze pendenti con il proprietario confinante, né concrete esigenze difensive, così precludendo all’amministrazione la valutazione del nesso di strumentalità.

Richiamando l’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990, il Tribunale ribadisce che la richiesta deve essere motivata e fondata su un interesse diretto, concreto e attuale. L’art. 24, comma 3, esclude poi le istanze dirette a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo, mentre l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7 richiede una prospettazione puntuale del nesso di strumentalità necessaria, non bastando un generico riferimento a esigenze probatorie, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19 del 2020. I titoli edilizi erano peraltro consolidati e inoppugnabili.

Il Collegio stigmatizza infine l’anomalo proliferare di ricorsi riconducibili alla stessa iniziativa edilizia, idoneo a cagionare uno sviamento del sistema giurisdizionale. Ritiene quindi sussistenti la colpa grave e i presupposti per la condanna ex art. 26, comma 1, c.p.a., liquidando spese e somma equitativa in favore dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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