Giudizio di ottemperanza e termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996 (TAR Lombardia n. 2208 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza quando quest’ultimo abbia ad oggetto una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro. Tale condizione deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, con la conseguenza che una notificazione eseguita successivamente, ancorché prima della decisione, non può sanare l’originaria inammissibilità. La relata di notifica deve consentire l’identificazione dei soggetti per i quali essa è effettuata; in mancanza, il ricorso è inammissibile per i ricorrenti non nominativamente indicati. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate nella sentenza azionata, in quanto, in relazione ad esse, la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore distrattario.
Il Fatto
Cinque docenti, già ricorrenti dinanzi al giudice ordinario, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, sez. lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto a ottenere la Carta del docente e l’erogazione dell’importo annuo per le annualità indicate. L’amministrazione scolastica non aveva provveduto al pagamento.
I medesimi soggetti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso, osservando che la relata di notifica del titolo esecutivo indicava genericamente che la notificazione era stata eseguita “quale difensore dei ricorrenti”, senza specificare ulteriormente per quali soggetti essa fosse stata effettuata. Non essendo possibile individuare i destinatari della notificazione e non coincidendo i ricorrenti con la totalità dei soggetti indicati nella sentenza, il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso per le posizioni diverse da quella nominativamente indicata.
Inoltre, la successiva notificazione eseguita in data successiva al deposito del ricorso non poteva valere a integrare la condizione di ammissibilità, posto che il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione, trattandosi di un termine perentorio la cui osservanza è richiesta a pena di inammissibilità, prima del cui decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio di ottemperanza relativo alle sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme è stato ricondotto all’istituto dell’esecuzione.
Quanto alla posizione del ricorrente nominativamente indicato, il tribunale ha accertato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti né formulato deduzioni, cosicché il credito non era contestato nell’an e nel quantum. Il giudice ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Ha infine precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate nella sentenza azionata, per le quali la legittimazione esclusiva spetta al difensore distrattario.
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Nota della Redazione
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