Silenzio inadempimento sul procedimento di revoca del nullaosta per lavoro subordinato (TAR Toscana n. 1399 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di revoca del nullaosta al lavoro subordinato, avviato d’ufficio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 a seguito del sopravvenuto accertamento di elementi ostativi ex art. 42 del D.L. n. 73/2022, è riconducibile tra i procedimenti che devono essere iniziati d’ufficio e costituisce ipotesi di autotutela doverosa. L’amministrazione ha pertanto il dovere di concluderlo con provvedimento espresso e motivato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. In assenza di un termine specifico, si applica il termine residuale massimo di centottanta giorni di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, individuato dalla giurisprudenza per i procedimenti in materia di immigrazione. Il decorso di tale termine senza provvedimento perfeziona il silenzio inadempimento, con conseguente obbligo di provvedere entro il termine assegnato dal giudice e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato nel 2020 e prorogato fino al 31.07.2021 in virtù della normativa d’urgenza per l’emergenza epidemiologica, otteneva il nullaosta alla conversione in data 22.07.2022. Sottoscriveva quindi il contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro e presentava richiesta di permesso per lavoro subordinato avanti la Questura.

Il SUI presso la Prefettura avviava, il 28.08.2024, il procedimento di revoca del nullaosta, rilevando che al momento della presentazione dell’istanza il titolo di soggiorno era scaduto e l’istanza risultava perciò inammissibile. Le memorie procedimentali del ricorrente restavano senza riscontro. Questi proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna ad adempiere, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua con precisione il thema decidendum: oggetto del giudizio è il procedimento di revoca avviato d’ufficio, non il parallelo procedimento di conversione pendente avanti la Questura. I due procedimenti, benché connessi in rapporto di presupposizione, sono autonomi per presupposti giuridici e autorità competenti.

L’art. 42 del D.L. n. 73/2022 introduce una disciplina derogatoria e semplificata: il nullaosta si intende rilasciato decorso il termine perentorio di trenta giorni senza emersione di motivi ostativi, ma resta ferma la revoca qualora successivamente emergano cause impeditive, con risoluzione di diritto del contratto. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale qualifica l’intervento come autotutela doverosa: la revoca “consegue” obbligatoriamente agli accertamenti condotti dall’amministrazione. Il potere esercitato è di natura vincolata, decadenza amministrativa e non annullamento d’ufficio.

Da ciò deriva l’applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato. Quanto al termine, la legge non ne prevede di specifici in materia: il Collegio esclude l’applicabilità del termine ordinario di trenta giorni e richiama l’orientamento del Cons. Stato n. 3578 del 2022 e del Cons. Stato n. 8576 del 2022, che individua il limite di centottanta giorni dell’art. 2, comma 4, quale durata “ordinaria” dei procedimenti in materia di immigrazione.

All’atto dell’introduzione del ricorso l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo: è quindi perfezionato il silenzio inadempimento. Il Tribunale non si pronuncia sulla fondatezza nel merito della pretesa, poiché l’amministrazione non ha ancora esercitato alcun potere e non ricorrono i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a.. Accoglie invece la domanda ex art. 117 c.p.a., ordina di provvedere entro trenta giorni e nomina commissario ad acta il Prefetto in caso di perdurante inerzia.

La domanda risarcitoria è rigettata. Il danno da ritardo non può essere presunto juris et de jure, ma richiede la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2043 c.c. e art. 2697 c.c.: il ricorrente non ha dimostrato il danno-evento né il suo ammontare, non essendo sufficiente il solo diniego della residenza anagrafica a fondare una valutazione equitativa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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