Accesso difensivo agli atti ispettivi: no al diniego fondato su riservatezza astratta (TAR Molise n. 61 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il diniego opposto dall’amministrazione che detiene il documento è illegittimo quando si fondi su un richiamo astratto e generico alle esigenze di riservatezza dei lavoratori o dei terzi, senza indicare elementi di fatto concreti che ne giustifichino la compressione. Il limite previsto dall’art. 2 del D.M. n. 757/1994 non esprime una preclusione generale e assoluta all’ostensione dei verbali ispettivi, ma presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio, che non sussiste quando i lavoratori non hanno più alcun rapporto con il datore di lavoro. L’art. 116 cod. proc. amm. non consente al giudice amministrativo di svolgere ex ante valutazioni sull’influenza o decisività del documento nel giudizio presupposto. L’istanza di accesso non può essere considerata generica quando i documenti richiesti non sono nella sfera di conoscibilità dell’istante.

Il Fatto

La ricorrente ha lavorato come collaboratrice domestica dal 1995 fino al 30.12.2021 senza regolare contrattualizzazione. Nel maggio 2022 ha presentato istanza di conciliazione monocratica all’Ispettorato territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia, conclusasi con verbale negativo; l’amministrazione ha quindi avviato la procedura ispettiva. La datrice di lavoro è deceduta il 1.1.2023 e l’interessata, intendendo agire in sede civile contro gli eredi, ha chiesto l’accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990.

La prima istanza, del 28.10.2023, è stata respinta perché gli accertamenti non erano conclusi. Con nota del 5.06.2024 l’Ispettorato ha comunicato la chiusura delle verifiche e il riconoscimento del rapporto per il periodo 1.01.2019 – 30.11.2021. La nuova istanza del 20.06.2024 è stata negata con provvedimento prot. n. 12482 del 10.07.2024, fondato sulla genericità della richiesta e sul regolamento ministeriale in tema di riservatezza. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, che individua nell’accesso un principio generale dell’attività amministrativa, e dall’art. 29, comma 2 bis, che lo colloca tra i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. Le eccezioni sono solo quelle dei commi da 1 a 6 dell’art. 24, nella specie non ricorrenti.

Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021, il TAR ribadisce che l’accesso difensivo esige un vaglio rigoroso sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione sostanziale da tutelare, ma esclude che l’amministrazione o il giudice amministrativo possano anticipare valutazioni sull’influenza o decisività del documento nel giudizio presupposto, salvo il caso di una evidente e assoluta mancanza di collegamento. Nella specie la finalità difensiva emergeva già dalle istanze del 2023 e del 2024.

Quanto al D.M. n. 757/1994, il Tribunale ne esclude la lettura come divieto assoluto: il limite opera solo in presenza di un effettivo pericolo di azioni discriminatorie o indebite pressioni, da verificare su elementi concreti. Nel caso di specie si tratta di rapporto di lavoro domestico, senza altri lavoratori ipotizzabili; quanto ai terzi, gli eredi della datrice non versano in posizione di estraneità rispetto ai fatti, essendo potenziali legittimati passivi dell’azione civile.

Cade anche l’obiezione di genericità: la documentazione richiesta, in particolare le dichiarazioni raccolte nel procedimento ispettivo, non era nella sfera di conoscibilità della ricorrente, che non avrebbe potuto formulare un’istanza più dettagliata. Il diniego è pertanto annullato, con ordine all’amministrazione di consentire l’ostensione entro trenta giorni, previo oscuramento delle generalità dei soggetti terzi che hanno reso dichiarazioni. Spese liquidate a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *