Accesso difensivo agli atti sanitari e silenzio della P.A. (TAR Sicilia n. 1806 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, ai sensi degli art. 22 e ss. l. n. 241/90, il soggetto privato che vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ha diritto non solo a prenderne visione ma anche ad estrarne copia. L’accesso difensivo richiede la dimostrazione della strumentalità dell’ostensione rispetto alla cura o difesa dei propri interessi giuridici. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza integra il presupposto per l’accertamento giudiziale del diritto, con conseguente ordine di esibizione dei documenti non ancora ostesi.

Il Fatto

Con nota del 10 settembre 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha intimato alla ricorrente il pagamento della somma di € 46,89 per asserito mancato pagamento del ticket. Dubitando della correttezza della pretesa, la ricorrente ha presentato il 20 novembre 2025 istanza di accesso per ottenere copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, della documentazione relativa alla prestazione erogata, del prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e di ogni altro atto del procedimento.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha agito dinanzi al TAR per l’accertamento del proprio diritto di accesso. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita. Con memoria del 21 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato l’ostensione parziale degli atti indicati sub b) e c).

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ai documenti effettivamente esibiti, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia su tale parte della domanda.

Per il resto, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha richiamato la disciplina degli art. 22 e ss. l. n. 241/90, che riconosce a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione.

Nel percorso argomentativo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo ma comunque tutelato, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici (Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900).

Applicando tali principi, il Tribunale ha accertato che la ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti non ostesi, essendo intenzionata ad agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità nella determinazione del debito a suo carico. È stato pertanto riconosciuto il diritto di accesso all’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, indicata sub a).

In conclusione, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’A.S.P. di Messina alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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