Accesso difensivo a documenti classificati: onere di prefigurare l’uso difensivo (Cons. Stato n. 1511 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai documenti amministrativi vincolati da classifiche di segretezza, l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e l’art. 42, comma 8, legge n. 124/2007 vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato: l’amministrazione non può escludere in via assoluta l’ostensione, spettando all’autorità giudiziaria valutare se le esigenze di difesa giustifichino l’esibizione processuale del documento classificato, con modalità che ne tutelino la riservatezza. Tuttavia l’accesso difensivo non si sottrae a un rigoroso vaglio di strumentalità necessaria: grava sull’istante l’onere di prefigurare e rappresentare il possibile impiego delle informazioni richieste, non essendo sufficiente un generico riferimento a non precisate esigenze probatorie. Le esigenze difensive dedotte per la prima volta in giudizio non possono integrare l’istanza amministrativa, restando il procedimento la sede elettiva del bilanciamento. Il diniego non preclude la proposizione di una nuova istanza, più articolata e motivata.
Il Fatto
Una società italiana, produttrice di sonde oceanografiche operanti a grandi profondità, aveva intrattenuto rapporti commerciali con ditte russe e aveva esportato una sonda formalmente destinata a una società cinese. L’Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento (UAMA), incardinata presso il Ministero degli affari esteri, con nota del 3 ottobre 2023 ha applicato la clausola omnicomprensiva mirata (c.d. clausola catch all), onerando la ditta di presentare specifica istanza di autorizzazione per l’esportazione.
Nel 2024 l’OFAC del Dipartimento del Tesoro statunitense ha inserito la società e il suo legale rappresentante nella SDN List ai sensi dell’Executive Order 14024. La società ha presentato istanza di rimozione dall’elenco e, con istanza del 14 febbraio 2025, ha domandato all’UAMA l’accesso ai documenti informativi relativi all’operazione di esportazione. L’UAMA ha negato con provvedimento del 3 marzo 2025. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a.; la società ha appellato con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 42, comma 1, legge n. 124/2007, che circoscrive la conoscenza delle informazioni classificate ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi per le proprie funzioni istituzionali, e il comma 8, che consente all’autorità giudiziaria di ordinare l’esibizione dei documenti classificati, ove non sia opposto il segreto di Stato, con garanzia di visione senza estrazione di copia.
Sul rapporto tra le due discipline, la Corte richiama i pareri della Sezione consultiva (Cons. Stato, Sez. I, n. 2226 del 2014 e n. 545 del 2021): l’art. 42, comma 8, non si sovrappone in chiave escludente all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, ma presuppone e integra la clausola di chiusura, conferendo alla sola autorità giudiziaria il potere di ordinare l’esibizione processuale. Resta però fermo il vaglio sulla strumentalità necessaria, secondo il principio di Ad. Plen. n. 4 del 2021.
Quanto al diniego, la Corte ritiene illegittima, perché meramente assertiva e priva di contestualizzazione, la ragione fondata sul d.m. n. 604 del 1994. Soprassiede invece sull’esame della classificazione di segretezza, nonché sulla questione di ammissibilità del rito ex art. 116 c.p.a. per i documenti classificati, rispetto alla quale il Collegio segnala un possibile contrasto con Cons. Stato, Sez. III, n. 5753 del 2023 e Sez. IV, n. 7879 del 2023, evitato applicando il criterio della ragione più liquida (Ad. plen. n. 5 del 2015).
Resiste invece la prima ragione del diniego: l’istanza del 14 febbraio 2025 è generica e non prefigura la linea difensiva né il rilievo delle informazioni dinanzi all’autorità statunitense. La Corte ribadisce che l’onere di motivazione rafforzata grava sull’istante. Le esigenze difensive enucleate solo in appello non possono essere esaminate, perché il procedimento è la sede elettiva del bilanciamento, come affermato da Ad. Plen. n. 10 del 2020. Il diniego resta rebus sic stantibus e la parte potrà reiterare l’istanza con più articolata prospettazione (Ad. Plen. n. 6 del 2006). L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.