Accesso difensivo dell’impresa esclusa e autonomia dall’interesse sostanziale (TAR Campania n. 3608 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso agli atti amministrativi il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990 va apprezzato in via autonoma rispetto alla pretesa sostanziale che l’istante intende tutelare. Quando l’accesso è esercitato in funzione difensiva, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, la valutazione dell’esigenza defensionale e della pertinenza del documento è compiuta in astratto, prescindendo dalla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale. L’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria verifica della proponibilità delle azioni in sede giurisdizionale, né alla maggiore o minore utilità dei documenti. Di conseguenza l’esclusione dell’impresa dalla procedura selettiva non elimina l’interesse alla conoscenza degli atti, essendo la contestazione dell’aggiudicazione consentita all’impresa esclusa. Il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale e respinge la domanda solo se questa appaia platealmente infondata, temeraria o emulativa.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato alla selezione indetta dalla Regione Campania per il rinnovo di una concessione demaniale nel porto di Marina di Cassano, classificandosi prima davanti ad altri concorrenti. Con successivo decreto dirigenziale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per la pendenza di un procedimento penale a carico del proprio amministratore. Avverso tale esclusione la società ha proposto motivi aggiunti nel giudizio promosso da altro concorrente contro l’aggiudicazione.

Sopravvenuta l’esclusione anche di quest’ultimo, la stazione appaltante ha individuato quale aggiudicatario un ulteriore operatore. La ricorrente ha quindi inoltrato alla Regione istanza di accesso agli atti della procedura, compresi i verbali della commissione e la documentazione di partecipazione del nuovo aggiudicatario. L’amministrazione ha respinto l’istanza ritenendo che l’esclusione privasse la società di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e richiama la giurisprudenza secondo cui l’accesso presuppone una legittimazione e un interesse serio, personale e concreto, ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. L’interesse ostensivo, tuttavia, può sussistere a prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire in via giudiziale.

La questione centrale riguarda l’accesso difensivo. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il fondamento costituzionale nell’art. 24 della Costituzione impone una concezione ampia del diritto di difesa: l’ostensione non può essere ostacolata ogni volta che da essa derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive.

Il Tribunale precisa che la valutazione va condotta in astratto. All’amministrazione compete verificare l’astratta inerenza del documento alla posizione dell’istante e agli scopi perseguiti, non sindacare la proponibilità o ammissibilità delle azioni giudiziarie. Il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale: respinge la domanda solo se questa appaia platealmente infondata, temeraria o emulativa.

Da ciò discende l’illegittimità del diniego. L’esclusione dalla selezione, ancora sub judice, non incide sull’interesse alla conoscenza dei documenti. All’impresa esclusa è consentita, anzi imposta, la contestazione dell’aggiudicazione, e deve quindi essere permesso l’esercizio delle facoltà sostanziali e processuali strumentali a una efficace coltivazione delle censure, anche mediante motivi aggiunti.

Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è pertanto accolto. Il Collegio annulla il diniego e ordina alla Regione l’esibizione della documentazione entro venti giorni, nominando per l’inottemperanza un Commissario ad acta nel Prefetto di Napoli. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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