Responsabilità da provvedimento illegittimo: colpa e prova del danno (C.G.A.R.S. n. 824 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e non da contatto sociale. Ne deriva che il danneggiato deve provare, secondo l’art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi: il danno ingiusto, inteso come lesione del bene della vita, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione. La sola illegittimità del provvedimento non integra la colpa. Questa è esclusa quando l’errore scusabile deriva da contrasti giurisprudenziali, incertezza normativa o complessità della situazione di fatto. Il metodo acquisitivo non opera nell’azione risarcitoria, e la C.T.U. non può supplire alla mancanza di prova documentale.
Il Fatto
La società ricorrente acquistava un immobile già adibito a uffici postali per trasformarlo in esercizio commerciale. Nel 2010 presentava istanza di titolo abilitativo edile. Il Comune negava la formazione del silenzio-assenso e rilasciava un diniego, ritenendo l’immobile in zona bianca e ammissibili solo interventi di manutenzione e restauro. La società impugnava gli atti e, nelle more, il Comune approvava una variante urbanistica, dichiarata efficace con successiva delibera.
Il TAR Sicilia annullava il diniego sul silenzio-assenso con sentenza passata in giudicato, mentre in secondo grado il C.G.A.R.S. accoglieva l’appello avverso la conferma della variante. La società agiva quindi per il risarcimento del danno. Il TAR rigettava per difetto di prova del danno ingiusto. Proponeva appello, producendo una nuova perizia di parte e relativi allegati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro sulla natura della responsabilità. La tesi tradizionale la riconduce all’art. 2043 c.c.; l’Adunanza plenaria n. 7/2021 ha confermato l’indirizzo aquiliano, escludendo la configurabilità di un rapporto obbligatorio nel procedimento amministrativo. Ne discende la centralità dell’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, e la necessità di provare la lesione del bene della vita.
La Corte ribadisce che l’annullamento giurisdizionale non comporta automaticamente il risarcimento. Il danneggiato deve allegare e provare l’evento dannoso e il pregiudizio patrimoniale, secondo la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza. Sul piano soggettivo, la colpa va valutata in base alla regola di condotta violata: se ambigua o ad alto tasso di discrezionalità, la responsabilità si afferma solo per macroscopico spregio dei canoni di buona fede e imparzialità.
Applicando tali principi, il Collegio esclude la colpa. Le questioni giuridiche affrontate dal Comune presentavano notevole complessità, come dimostra il contrasto giurisprudenziale sulla completezza documentale quale presupposto del silenzio-assenso. L’errore sull’istituto si è disvelato solo con la sentenza del 2013, successiva agli atti contestati. L’illegittimità della variante emergeva poi solo in appello, per contrasto con il giudicato formatosi successivamente. L’errore è quindi scusabile.
Anche il difetto di prova del danno è confermato. La perizia depositata in appello e gli allegati sono inammissibili ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm., non avendo l’appellante dimostrato l’impossibilità di produrli in primo grado. La C.T.U. non può assumere funzione esplorativa né supplire all’onere probatorio. Il principio di non contestazione non opera, avendo il Comune contestato specificamente le poste. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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