Accesso difensivo e necessaria strumentalità: diniego legittimo su atti di polizia giudiziaria (TAR Lombardia n. 4260 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 presuppone il requisito della necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela della posizione giuridica del richiedente. Tale nesso non sussiste quando la conoscenza integrale dell’atto richiesto non risulti indispensabile, essendo le difese dell’istante già compiutamente esplicitate e documentate nel procedimento amministrativo e nel giudizio a monte. La valutazione di inaffidabilità espressa dall’Amministrazione in materia di autorizzazioni di polizia per le armi può fondarsi su una pluralità di elementi, anche non ricompresi tra i reati ostativi, purché il giudizio complessivo non sia irragionevole. Il diniego opposto a un’istanza di accesso su atti di polizia giudiziaria è legittimo quando la pretesa ostensiva non supera il vaglio della strumentalità difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Milano il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza, dapprima con provvedimento del 6.9.2024 e poi, all’esito del riesame ordinato in sede cautelare, con provvedimento del 15.1.2025. Il diniego si fondava su una condanna per circonvenzione di persone incapaci, commessa nel contesto professionale, e su un episodio di acceso diverbio familiare risalente al 2019.

Il ricorso proposto avverso quel diniego è stato respinto da questa Sezione. Il ricorrente ha quindi presentato alla Questura un’istanza di accesso agli atti per prendere visione dell’annotazione di servizio relativa all’episodio del 2019, ritenendola presupposto del diniego e necessaria per l’eventuale impugnazione in appello. La Questura ha respinto l’istanza con nota del 13.4.2026, qualificando gli atti richiesti come atti di polizia giudiziaria sottratti all’accesso. Da qui il ricorso al TAR, con domanda di annullamento del diniego e di condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica del requisito della necessaria strumentalità, che condiziona l’operatività dell’accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Il ricorrente sosteneva che l’annotazione costituisse il presupposto del provvedimento di diniego e che la relativa conoscenza fosse indispensabile per difendersi in un eventuale giudizio di appello.

L’assunto è respinto. Il giudizio di inaffidabilità espresso dall’Amministrazione si è fondato su una valutazione complessiva della personalità e della condotta dell’interessato, articolata su più elementi. Il rilievo prioritario è stato attribuito alla condanna per circonvenzione di persona incapace, significativa per le modalità della condotta, commessa in ambito professionale, e per la propensione ad abusare della fiducia altrui. A essa si sono aggiunti gli episodi familiari del 2019, definiti nella relazione di servizio.

Il TAR sottolinea un passaggio decisivo sul piano processuale: l’annotazione di servizio non è stata contestata in sede di preavviso di rigetto, ma chiarita con le precisazioni della moglie del ricorrente. In tal modo l’interessato ha esercitato il proprio diritto di difesa nel procedimento. Le difese risultano quindi già compiutamente esplicitate e documentate nel procedimento amministrativo a monte e nel processo amministrativo a valle.

Ne deriva il difetto del rapporto di necessaria strumentalità: la conoscenza integrale dell’annotazione non può ritenersi indispensabile per tutelare gli interessi del ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite per ragioni di equità sostanziale. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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