Requisiti di esecuzione e non di partecipazione per i mezzi del trasportatore (Cons. Stato n. 2078 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento del servizio di trasporto e gestione di rifiuti, la disponibilità delle attrezzature richieste dalla lex specialis integra un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione, allorché il disciplinare consenta all’operatore di procurarsele entro un termine decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione. Il trasportatore iscritto all’ANGA per la categoria 4 non è tenuto a operare esclusivamente con mezzi propri o con veicoli noleggiati da soggetti a loro volta iscritti alla medesima categoria. La mera pendenza di un procedimento penale per reato ambientale non costituisce condotta debitamente accertata e non integra causa di esclusione, automatica o non automatica, ove l’impresa abbia adottato idonee misure di self cleaning. La stazione appaltante non è tenuta a motivare analiticamente le ammissioni, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia.

Il Fatto

Una società pubblica, gestore del servizio idrico integrato provinciale, indice una procedura aperta per il nolo di cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue. All’esito, aggiudica il lotto a un’impresa iscritta all’ANGA per la categoria 4, classe C, e per la categoria 8, classe A.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lombardia, deducendo la mancanza dei requisiti di capacità tecnica, la sussistenza di una causa di esclusione per la pendenza di un procedimento penale ex art. 452-quaterdecies cod. pen. a carico del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della stessa società, nonché il difetto di istruttoria e motivazione sulle misure di self cleaning e sulla documentazione prodotta. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello la seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa smentita della qualità di trasportatore. Osserva che l’aggiudicataria, iscritta all’ANGA per le categorie indicate, non doveva dimostrare al momento dell’offerta la proprietà delle attrezzature richieste dall’art. 9.2 lett. h) del disciplinare, essendo il possesso previsto come requisito di esecuzione, da procurarsi entro venti giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

L’interpretazione letterale del disciplinare trova conferma nell’art. 5.2 della scheda di specifiche tecniche, che impone all’appaltatore di garantire la disponibilità delle attrezzature per l’effettuazione del servizio. La soluzione è giudicata la più coerente con i principi di favor partecipationis, affidamento, trasparenza e proporzionalità, utilizzabili come criteri ermeneutici per risolvere incertezze della lex specialis.

Né il disciplinare né il d.m. ambiente n. 120/2014 impongono al trasportatore iscritto alla categoria 4 di operare solo con mezzi propri o noleggiati da soggetti iscritti alla stessa categoria. Il motivo è respinto, mentre le doglianze sul subappalto sono dichiarate inammissibili perché nuove in appello.

Quanto al secondo motivo, il rinvio a giudizio non integra alcuna causa di esclusione, automatica o non automatica, ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023: la pendenza penale non è condotta debitamente accertata e i fatti sono esterni al triennio di rilevanza. Rileva, inoltre, l’acquisizione dell’iscrizione ANGA per la categoria 8, classe A, che elimina i limiti quantitativi e il rischio di reiterazione.

Sul terzo motivo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la stazione appaltante che ritenga non incisiva la pregressa vicenda professionale non deve motivare analiticamente, potendo la motivazione essere implicita o per facta concludentia, con l’ammissione alla gara (Cons. Stato, Sez. V, n. 3191/2025). Le censure sull’istruttoria e sulla documentazione del legale rappresentante sono infondate, avendo l’impresa fornito un quadro esaustivo. L’appello è respinto, con conferma del rigetto delle domande di inefficacia del contratto e di risarcimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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