Quote latte, prescrizione e giudicato: la costituzione di Agea interrompe il termine (Cons. Stato n. 4329 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito da prelievo supplementare latte si prescrive, per la sorte capitale, nel termine decennale dell’art. 2946 c.c. e, per gli interessi, nel termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.. Non si applica il termine breve dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, che disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie e non dei crediti. La costituzione in giudizio dell’Agenzia nei giudizi avverso gli atti presupposti interrompe la prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c., anche quando riguardi annualità diverse da quella in contestazione. I termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano a un credito non tributario e, comunque, non operano quando la riscossione si fonda su un accertamento divenuto definitivo.

Il Fatto

La società agricola appellante ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto oltre 250.000 euro per prelievi latte, interessi e oneri, relativi alle annualità 1995/96, 1996/97, 2000/01 e 2001/02. Il ricorso articolava censure proprie della cartella e vizi derivati dagli atti di compensazione nazionale, oltre a eccepire la prescrizione e la decadenza.

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso per le annate 1995/96 e 1996/97, coperte dal giudicato, e lo ha accolto per le annate 2000/01 e 2001/02, in ragione delle sopravvenute pronunce di annullamento dei provvedimenti Agea. La società ha proposto appello, insistendo sulla prescrizione e sulla decadenza e ribadendo l’illegittimità comunitaria derivata.

La Motivazione della Corte

Sulla prescrizione il Collegio conferma l’orientamento della Sezione: termine decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi. Esclude l’applicazione del termine quadriennale del Reg. (CE) n. 2988/1995, che concerne le azioni giudiziarie e non i crediti, e ritiene superflua la rimessione alla Corte di Giustizia per difetto di rilevanza.

Il passaggio centrale riguarda l’interruzione. La costituzione di Agea nei giudizi avverso gli atti presupposti produce effetto permanente ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.. Per le annate 1995/96 e 1996/97 i giudizi si sono svolti dal 1999 al 2015 e dal 2018 al 2022 e hanno coperto l’intero arco rilevante: il credito non era prescritto alla notifica della cartella.

Per il biennio 2000/01 e 2001/02 la censura è parzialmente fondata. Nella campagna 2001/02 Agea era costituita in entrambi i gradi, sicché la prescrizione resta sospesa. Nella campagna 2000/01, invece, l’Agenzia non si è costituita in primo grado e non risulta alcun atto interruttivo extragiudiziale: matura così la prescrizione estintiva decennale del capitale e, di conseguenza, quella quinquennale degli interessi.

Sulla decadenza il motivo è infondato. Il rinvio dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5/2009 alle norme del d.P.R. n. 602/1973 non estende l’art. 25 a un credito privo di natura tributaria; e, in ogni caso, l’accertamento divenuto definitivo sottopone la riscossione al solo termine prescrizionale.

Sul terzo motivo, relativo alle annate 1995/96 e 1996/97, il Collegio rileva il limite del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2015. Il vizio di anticomunitarietà dell’imputazione a monte non può essere fatto valere in via derivata sulla cartella: rileva come annullabilità e non come nullità, ed è ormai coperto dal giudicato, non essendo configurabile un obbligo di disapplicazione delle norme processuali interne. Resta salva l’eventuale autotutela doverosa. L’appello è quindi parzialmente accolto; la cartella è dichiarata nulla per la sola campagna 2000/01, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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