Accesso documentale e nesso con la situazione sostanziale: no al controllo generalizzato (Cons. Stato n. 6257 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’esercizio del diritto di accesso postula, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) l. n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale collegamento deve essere concreto e verificabile, non potendosi riconoscere la pretesa ostensiva che si risolva in un controllo generalizzato e soggettivamente indeterminato sull’attività amministrativa. Il requisito legittimante va accertato senza sindacare la fondatezza della pretesa sostanziale, ma verificando l’inerenza del documento ad un procedimento cui l’istante abbia preso parte e nel quale possieda i requisiti minimi. Ove il documento contenga dati idonei a rivelare lo stato di salute di terzi, l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 esige un collegamento qualificato: l’accesso è consentito nei limiti dello strettamente indispensabile e se la situazione da tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
Il Fatto
I ricorrenti — l’uno valutato disabile gravissimo nel febbraio 2023, l’altra sua figlia caregiver — chiedevano all’Azienda Speciale Consortile competente l’accesso a una serie di atti: graduatorie per l’assegno di cura dal 2022/23, documentazione della pratica, domande presentate dalla caregiver, comunicazioni con la Regione, la richiesta di accesso al Fondo riservato e l’elenco dei beneficiari deceduti.
L’istanza era motivata dalla mancata percezione dell’assegno, dalla dedotta erogazione oltre le dodici mensilità, dall’omessa richiesta della quota di riserva del 2,5% e dal mancato scorrimento della graduatoria dopo un decesso. L’Azienda riscontrava solo in parte; il TAR Campania accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo la parte generica. Propone appello l’Azienda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. a) l. n. 241/1990 e chiarisce che la pretesa ostensiva non coincide con la situazione sostanziale, né richiede l’accertamento della spettanza del bene della vita. Tuttavia occorre un collegamento concreto tra quella situazione e il documento, che discrimini le istanze funzionali alla tutela degli interessi da quelle volte a un controllo generalizzato e inammissibile dell’azione amministrativa.
Applicando tali coordinate, l’istante aveva ottenuto la valutazione di disabilità gravissima solo il 2 febbraio 2023, dopo l’invio dei progetti d’Ambito alla Regione del 30 novembre 2022. Egli poteva dunque concorrere alla sola quota di riserva del 2,5%, non all’assegnazione ordinaria. Da qui l’assenza del collegamento per le graduatorie gennaio-luglio 2023, prive di attitudine a tutelare la sua posizione.
La conclusione si rafforza sul piano dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990: le graduatorie contengono dati sensibili, per i quali serve un collegamento qualificato, non integrato nel caso concreto. Analogamente, la richiesta sui soggetti eventualmente deceduti è meramente esplorativa, non indicando la parte quali documenti l’Amministrazione detenga; e lo scorrimento non gioverebbe comunque all’istante, estraneo ai progetti finanziati.
Quanto alle comunicazioni con la Regione, la parte non precisa quali ulteriori atti, rispetto a quelli già prodotti, avrebbero dovuto essere ostesi. La documentazione prodotta in appello non muta l’esito. Il Collegio accoglie l’appello, respinge il ricorso di primo grado e compensa le spese, in ragione del non agevole discrimine tra accesso tutelabile e pretesa esplorativa.
Nota della Redazione
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