Accesso documentale e procura institoria estinta: interesse diretto escluso nel subentro d’azienda (TAR Campania n. 5203 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, il giudizio dinanzi al giudice amministrativo è diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso e non la legittimità dell’atto di diniego, sicché possono trovare ingresso anche argomenti non esplicitati dall’amministrazione. L’istanza deve fondarsi su un interesse diretto, concreto ed attuale, personale e non ipotetico, e deve riferirsi a documenti specificamente individuati, non potendo tradursi in un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione né in una richiesta esplorativa. La procura institoria conferita dal titolare di un complesso aziendale segue le sorti dell’azienda ceduta e perde efficacia rispetto alla gestione ormai passata di mano: essa non è idonea a radicare in capo al conferente un interesse diretto e attuale all’ostensione. Ai fini dell’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, non basta un generico riferimento a esigenze probatorie: occorre un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione da tutelare.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di una ditta individuale operante nel servizio di rimozione veicoli, aveva affidato nel 1991 al proprio fratello, con procura institoria, la gestione dell’azienda. Nel dicembre 1991 l’intero complesso aziendale veniva ceduto al fratello con atto notarile; il Comune prendeva atto della cessione e del subentro nel rapporto convenzionale prima con delibera giuntale del 1992 e poi con atto pubblico del 1993, che richiamava il contratto originario quale fonte regolatoria del rinnovato rapporto.
Dopo aver scontato anni di reclusione e ottenuta la detenzione domiciliare, il ricorrente presentava nel novembre 2025 un’istanza di accesso documentale per ottenere copia di tutte le convenzioni stipulate dal Comune con la ditta dal 1991 al 2025 e della contabilità comunale degli ultimi dieci anni relativa ai pagamenti degli oneri di deposito. Il Comune respingeva l’istanza con disposizione dirigenziale del gennaio 2026, rilevando l’assenza di interesse diretto e attuale, il carattere esplorativo della richiesta e la carenza del nesso di strumentalità. Il ricorrente impugnava il diniego chiedendo l’accertamento del diritto e l’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia. Il giudizio sull’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., è volto ad appurare la sussistenza del titolo all’accesso nella specifica situazione, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego (Consiglio di Stato, A.P., 2 aprile 2020 n. 10). Dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 discende che l’istanza deve fondarsi su un interesse personale e non ipotetico, riferirsi a documenti precisi e non involgere un controllo generalizzato (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2025 n. 7457).
Quanto all’accesso difensivo, il Collegio esclude che basti un generico riferimento a esigenze probatorie, richiedendosi un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria (Consiglio di Stato, A.P., 18 marzo 2021 n. 4).
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che il ricorrente sia privo di interesse personale: la documentazione riguarda la posizione di un soggetto terzo, subentrato nella titolarità del complesso aziendale sin dal dicembre 1991. La procura institoria del 1991, secondo i principi generali, avrebbe seguito le sorti del plesso aziendale ceduto, perdendo ogni efficacia sulla gestione ormai passata di mano: non è quindi idonea a radicare un interesse diretto ed attuale.
La richiesta è inoltre carente sul piano della specificità: attiene a una mole indeterminata di atti su un arco temporale ultratrentennale ed è perciò esplorativa, tesa a un controllo generalizzato sull’attività comunale. Manca infine la strumentalità necessaria: le finalità difensive sono genericamente enunciate. Il riferimento, contenuto nella parte in fatto del ricorso, a una pretesa simulazione della cessione aziendale non assume rilievo, perché estraneo all’istanza e successivo al diniego: la legittimità del provvedimento si valuta con riguardo ai presupposti sussistenti al momento della sua emanazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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