Ottemperanza al giudicato e spese non funzionali al rito esecutivo (TAR Campania n. 2363 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo in quanto funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e all’introduzione del rito esecutivo. Non sono pertanto rimborsabili le spese di precetto né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, perché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Il creditore della P.A. può agire in sede di esecuzione civile o in sede di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può pretendere la corresponsione delle spese derivanti dalla notifica di atti di precetto. Le voci funzionali all’introduzione del giudizio vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatta salva la registrazione del titolo azionato.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2410/2023 pubblicata il 18.05.2023 e notificata il 22.02.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con emissione di due buoni elettronici da 500 euro ciascuno.
Non essendo intervenuto l’adempimento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale dell’11 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo il titolo stato notificato in forma esecutiva il 22.02.2024.
Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, designando sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con facoltà di delega, che su richiesta della ricorrente provvederà al pagamento e agli atti consequenziali, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il perimetro delle spese azionabili. Il TAR ha distinto tra voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e voci estranee a tale funzione, richiamando un orientamento consolidato (TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 699 del 2010; TAR Lazio – Latina, sez. I, n. 1348 del 2009; TAR Sicilia – Catania, sez. III, n. 1268 del 2009; Cons. Stato, sez. IV, n. 2490 del 2001 e n. 175 del 1987).
Le spese di precetto, in particolare, restano fuori dal rimborso, perché afferiscono al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ. e non alla fase di ottemperanza. Il creditore sceglie liberamente tra esecuzione civile e rito esecutivo amministrativo, ma la seconda via non consente di traslare sull’Amministrazione i costi della prima.
Le voci ammesse sono state liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, con espressa salvezza delle eventuali spese di registrazione del titolo azionato, non ricomprese nella liquidazione. Il ricorso è stato così accolto, con condanna del Ministero al pagamento di 300 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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