Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e natura permanente dell’illecito (C.G.A.R.S. n. 471 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è irrogata nei confronti del destinatario dell’ordine di demolizione in ragione dell’inottemperanza a detto ordine, e non della realizzazione dell’abuso edilizio. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della sua applicazione, chi sia l’autore del manufatto abusivo. La condotta sanzionata integra un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di novanta giorni assegnato dall’amministrazione con l’ordine di demolizione. In ossequio al principio di irretroattività, la sanzione non può colpire chi sia rimasto inottemperante prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133/2014. La disciplina speciale prevale su quella generale della legge n. 689/1981.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito in Catania ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, accertata l’inottemperanza a un ordine di demolizione di alcuni manufatti abusivi, gli ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. L’ordinanza di demolizione riguardava opere realizzate in epoca risalente dai precedenti proprietari e non incluse, per errore materiale, nelle istanze di condono presentate negli anni Ottanta. Il ricorrente ha dedotto di non essere l’autore dell’abuso, di non poter subire l’applicazione retroattiva della sanzione introdotta nel 2014 e di non aver ricevuto la contestazione nei termini della legge n. 689/1981.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 1223 del 2 maggio 2022 ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Il proprietario ha proposto appello al C.G.A.R.S., riproponendo le censure sulla duplicazione della sanzione, sulla retroattività, sull’applicabilità della disciplina generale degli illeciti amministrativi e sull’estinzione dell’obbligazione per mancata contestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’ambito applicativo dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 133/2014. La norma, constatata l’inottemperanza, impone all’autorità competente di irrogare la sanzione pecuniaria. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il C.G.A.R.S. ribadisce che la sanzione colpisce la condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione, non la precedente condotta di realizzazione dell’abuso.
Da tale premessa deriva il rigetto del primo motivo. L’amministrazione ha correttamente irrogato due distinte sanzioni per altrettante condotte omissive, relative alla demolizione di diversi manufatti abusivi. Il provvedimento comunale riguardava i soli manufatti presenti nell’immobile dell’appellante, con autonomo accertamento dell’inottemperanza.
Privo di pregio è anche il secondo motivo. Poiché la sanzione non riguarda la realizzazione dei manufatti ma l’omessa ottemperanza all’ordine, è irrilevante chi sia l’autore dell’abuso. Il richiamo all’epoca di realizzazione delle opere è quindi non pertinente: ciò che rileva è che la condotta omissiva si sia perfezionata sotto la vigenza della norma sanzionatoria, trattandosi di illecito permanente che si consuma con lo scadere dei novanta giorni.
Il Collegio respinge infine il terzo e il quarto motivo, che invocavano l’applicazione diretta degli artt. 3, 6, 7 e 14 della legge n. 689/1981. La sanzione ha finalità di prevenzione generale e speciale e trova la propria disciplina speciale, che prevale su quella generale. La condotta omissiva è stata posta in essere dallo stesso appellante, non da un terzo; l’illecito si è consumato con il decorso del termine ed è stato accertato con apposito verbale, di talché il richiamo all’art. 14 è inconferente. L’appello è pertanto integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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