Accesso agli elaborati concorsuali: nessuna prova di massa (Cons. Stato n. 3406 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico il diritto di accesso agli elaborati degli altri candidati trova fondamento negli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e risponde all’esigenza di consentire un effettivo controllo sulla regolarità della procedura. La strumentalità dell’ostensione rispetto alla situazione giuridica finale va valutata con giudizio prognostico ex ante; né l’amministrazione né il giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a. possono sindacare l’influenza o la decisività del documento nel giudizio presupposto. Il limite della richiesta manifestamente onerosa o sproporzionata opera solo per l’accesso civico generalizzato e non per quello documentale.
Il Fatto
Le appellanti partecipano al concorso ordinario per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la Regione Emilia-Romagna e vengono escluse per mancato superamento delle prove scritte. Impugnano l’esclusione davanti al giudice amministrativo e, nel corso di quel giudizio, chiedono al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, copia degli elaborati scritti di tutti i candidati che hanno superato la prova, rappresentando la strumentalità della richiesta rispetto alle proprie esigenze di tutela.
L’amministrazione accoglie solo in parte l’istanza e limita l’ostensione a tre elaborati, invocando l’equo contemperamento con il buon andamento amministrativo. Le candidatrici propongono ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il parziale diniego. Il TAR Emilia Romagna respinge il ricorso, ritenendo la richiesta massiva e sproporzionata in ragione dell’ingente numero dei concorrenti, e sufficiente al sindacato giurisdizionale il raffronto con un numero limitato di elaborati. Propongono appello le candidate; resistono il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio scolastico regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 22 della legge n. 241/1990: l’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, funzionale alla partecipazione e all’imparzialità e trasparenza, e attiene ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Da ciò discende l’inammissibilità di interpretazioni arbitrariamente restrittive, salve le eccezioni fissate dal legislatore, tra cui la tutela della riservatezza dei terzi.
In materia concorsuale la giurisprudenza amministrativa è pacifica: curriculum, elaborati, prove e verbali sono ostensibili ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990. Nel concorso pubblico non si instaurano rapporti solo tra candidato e amministrazione, ma anche tra gli esaminati, con un inevitabile giudizio di relazione: è quindi consentito l’accesso alle prove degli altri concorrenti (C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249).
Il nesso di strumentalità è precisato secondo l’Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 4: l’ostensione va valutata con giudizio prognostico ex ante, quale tramite per acquisire gli elementi di prova sui fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale. Ne deriva che né l’amministrazione detentrice né il giudice dell’accesso ex art. 116 c.p.a. possono svolgere valutazioni ulteriori sull’influenza o decisività del documento, apprezzamento riservato all’autorità investita della controversia.
La Corte corregge il percorso del primo giudice su un punto decisivo: il limite delle richieste manifestamente onerose o sproporzionate riguarda la diversa ipotesi dell’accesso civico generalizzato, per la quale l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 ha ammesso il rigetto quando la richiesta comporti un carico irragionevole di lavoro (Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702; sez. V, n. 1426 del 2021). La sentenza appellata richiama erroneamente tale regime.
Nella specie il diritto di accesso non poteva essere limitato; quanto alla concreta gestione, l’amministrazione avrebbe potuto consentire la previa visione e l’estrazione di tutti gli elaborati di interesse. L’appello è pertanto accolto e la sentenza riformata, con accoglimento del ricorso originario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €2000,00 per ciascun grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.