Perdita disponibilità giuridica del fondo per scioglimento della comunione negli aiuti agricoli (Cons. Stato n. 9086 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della disponibilità giuridica o titolata del terreno, richiesto all’atto della presentazione della domanda di aiuto, viene meno quando una sentenza costitutiva di scioglimento della comunione ereditaria assegni il fondo ad altro coerede. L’assenza del passaggio in giudicato e l’insuscettibilità di provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c. non conservano in capo all’agricoltore la facoltà di disporre legittimamente del bene e di coltivarlo, essendo egli obbligato al rilascio. La domanda proposta in tale situazione è indebitamente presentata, con diritto dell’amministrazione alla ripetizione degli aiuti erogati ai sensi dell’art. 58 Reg. CE n. 1122/2009. L’esimente per la rinuncia spontanea non opera quando l’agricoltore conosceva le anomalie rilevate dal sistema informativo e l’imminenza dei controlli.

Il Fatto

L’AGREA, Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia Romagna, con provvedimento del 25 marzo 2024 negava gli aiuti su superficie richiesti con due domande uniche per le annate 2011 e 2012, disponeva l’esclusione del beneficiario da ulteriori importi e accertava l’obbligo di restituzione di euro 37.782,05. La decisione si fondava sulla perdita della disponibilità del podere oggetto dei contributi, a seguito della sentenza del Tribunale di Ferrara che, sciogliendo la comunione ereditaria, aveva assegnato il fondo ad altro coerede.

Il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso. L’interessato appellava deducendo l’erroneità della motivazione, l’illegittima esclusione anche per i fondi di proprietà esclusiva e la violazione della disciplina sulla rinuncia ai contributi. L’Agenzia resisteva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale della disponibilità giuridica. La normativa comunitaria (Reg. CE 1782/2003, poi Regg. CE n. 73/2009 e 1122/2009) e le norme nazionali di attuazione (Circolare AGEA n. 35/2001) esigono che il richiedente, all’atto della domanda, abbia la legittima disponibilità dei terreni in forza di un titolo di proprietà o negoziale. In difetto, la domanda è indebitamente proposta e l’amministrazione ha diritto alla ripetizione.

L’appellante sostiene di aver conservato tale disponibilità fino alla materiale immissione nel possesso dell’avente diritto, avvenuta il 2 aprile 2012. La Corte rigetta l’argomento. La sentenza del Tribunale di Ferrara, pur avendo natura costitutiva e non essendo provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., ha comunque mutato la situazione preesistente, privando l’appellante della facoltà di disporre del bene e di coltivarlo.

Assume rilievo decisivo l’ordinanza del 13 dicembre 2010, con cui il medesimo Tribunale impose l’immediata esecuzione della sentenza e la consegna del fondo agli aventi diritto. Alle resistenze opposte dall’appellante seguiva, il 7 ottobre 2011, l’ordine di reintegro dell’avente diritto nel possesso. Ne deriva che, alla data di presentazione delle domande, l’agricoltore non solo difettava della disponibilità giuridica, ma versava in una situazione di possesso illegittimo, in contrasto con i provvedimenti giurisdizionali.

Quanto ai fondi di proprietà esclusiva, la censura è inammissibile perché proposta solo in appello. Il ricorso di primo grado non conteneva alcuna specifica doglianza sul punto, e la mera considerazione incidentale non soddisfa l’onere di specificità dei motivi ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., con conseguente inammissibilità dei motivi cosiddetti intrusi, come affermato dalla Sez. IV n. 4019 del 2024.

Infine, la rinuncia ai contributi non vale a escludere le riduzioni. Gli artt. 25 e 73 Reg. CE n. 1122/2009 subordinano l’esimente alla condizione che l’agricoltore non conoscesse l’intenzione dell’autorità di effettuare un controllo. Nel caso concreto l’atto di rinuncia era stato spedito insieme all’estratto del sistema informativo che segnalava le anomalie, e la comunicazione dell’Agenzia del 1 ottobre 2013 richiamava l’accensione dell’anomalia dichiarativa. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 282 c.p.c.

Tutte le 35 sentenze sull'art. 282 c.p.c.

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