Appalto integrato, categoria P.02 opzionale e soccorso istruttorio legittimo (Cons. Stato n. 4580 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel appalto integrato le prestazioni riconducibili alla categoria di progettazione P.02, qualificate dalla lex specialis come opere complementari e affidabili solo in via eventuale mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023, non integrano l’oggetto immediato e certo dell’affidamento e restano estranee alla base di gara. La loro omissione nella dichiarazione dei progettisti costituisce irregolarità documentale emendabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023, non incidendo sull’offerta tecnica ed economica né sull’identità del concorrente. Il requisito di capacità tecnico-professionale va verificato a livello di raggruppamento e non richiede il possesso individuale in capo a ciascun componente del gruppo di progettazione. Il principio di continuità dei requisiti ammette la dimostrazione, in sede di verifica, del possesso sostanziale e perdurante del requisito mediante documentazione ulteriore rispetto a quella inizialmente prodotta.

Il Fatto

La società appellante partecipava alla procedura aperta bandita da una società pubblica, in qualità di centrale di committenza per conto della struttura commissariale, per l’affidamento mediante appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione di uno stadio, con importo a base di gara superiore a dodici milioni di euro. La lex specialis richiedeva, a pena di esclusione, il possesso di requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale distinti tra esecuzione dei lavori e servizi di progettazione, con specifica rilevanza della categoria P.02.

All’esito della valutazione, l’aggiudicazione veniva disposta in favore di un consorzio di imprese artigiane, che aveva indicato un raggruppamento di progettisti per il soddisfacimento dei requisiti. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, censurando tra l’altro la legittimità del soccorso istruttorio e il possesso del requisito P.02.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo la qualificazione delle opere P.02. Il par. 3.5 del disciplinare riservava alla stazione appaltante la facoltà di affidare all’aggiudicatario, entro tre anni, la ripetizione di prestazioni analoghe, tra cui il rifacimento e lo spostamento del terreno di gioco, riconducibili alla categoria P.02, per un importo stimato non superiore a 1.687.281,92 euro. Tali opere sono definite complementari dalla legge di gara e hanno carattere meramente eventuale, rimesso alla volontà della stazione appaltante e soggetto a un regime giuridico diverso, non concorrenziale.

Da qui la conseguenza: le prestazioni opzionali non incidono sul contenuto dell’offerta tecnica ed economica, non sono computate nella base di gara e non rientrano tra gli obblighi dichiarativi riferiti alle opere principali. La richiesta di chiarimenti della stazione appaltante non eccede quindi i limiti dell’art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023, perché era diretta a verificare la sussistenza dei requisiti del par. 6.2.2 e non a integrare l’offerta. Il raggruppamento aveva peraltro attestato requisiti in misura sovrabbondante rispetto alla soglia richiesta.

Quanto al possesso sostanziale del requisito P.02, la Corte ritiene dirimente che la documentazione prodotta in sede di verifica non costituisse sanatoria ex post di una dichiarazione inidonea, ma dimostrazione del possesso continuativo del requisito sin dall’origine, mediante ulteriori servizi pertinenti resi nel decennio considerato dalla lex specialis. Il principio di continuità dei requisiti, richiamato nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2015, presuppone il possesso sostanziale e non formale. La valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante non presenta profili di manifesta abnormità e sfugge quindi al sindacato demolitorio.

Il diniego di riesame dell’istanza di parte è poi confermato sul rilievo che nessuna certificazione pubblica era stata revocata al momento della presentazione e che l’istanza si risolveva in una richiesta di autotutela, non essendo imputabile all’operatore il contenuto di attestazioni rilasciate da terze amministrazioni.

Infine, il requisito tecnico-professionale è valutato unitariamente a livello di raggruppamento: la legge di gara non imponeva il possesso individuale in capo a ciascun componente del gruppo di progettazione, sicché la pretesa di espungere i professionisti che avevano concorso alla qualificazione è logicamente contraddittoria. Il rigetto dei primi quattro motivi determina, per carenza dei presupposti, la reiezione anche della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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