Accesso al verbale ispettivo Inps e assenza di controinteressato (TAR Campania n. 3507 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti dell’indagine ispettiva compiuta dagli ispettori Inps, il datore di lavoro non assume la qualità di controinteressato quando non sia titolare di un interesse contrario all’ostensione e abbia documentalmente confermato l’esistenza del rapporto di lavoro. Gli atti dell’ispezione restano nella disponibilità dell’Amministrazione fino a che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria, cosicché la mera comunicazione di notizia di reato non integra, di per sé, ragione di segretezza ostativa. Il diniego che si fondi su un richiamo generico a indagini penali in corso, senza indicazione di specifici documenti o parti di documenti coperti da segreto, è illegittimo. Sussiste l’obbligo dell’Istituto di consentire l’accesso e l’estrazione di copia della documentazione richiesta.
Il Fatto
La ricorrente aveva svolto attività di collaboratore scolastico, a tempo indeterminato e part-time, presso un istituto scolastico, dal 10.11.2022 al 30.06.2023, con dimissioni a tale ultima data. In data 17.10.2024 l’Inps le notificava un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 10.11.2022 al 31.03.2023, con annullamento del periodo assicurativo obbligatorio e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali. Il provvedimento scaturiva dall’accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2023002320 dell’11.09.2023.
Con istanza del 22.10.2024 la ricorrente chiedeva il verbale ispettivo e tutti gli atti formati dall’ufficio procedente, dai pareri espressi alle attività istruttorie. L’Inps, con nota pec del 19.11.2024, negava l’ostensione, asserendo che le informazioni erano coperte da riservatezza e che occorreva l’autorizzazione del giudice. Di qui il ricorso al TAR, con eccezione di inammissibilità dell’Istituto per mancata evocazione del datore di lavoro quale controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile e fondato. L’eccezione di inammissibilità è evanescente: la struttura scolastica non riveste la qualifica di controinteressato. In materia di accesso, controinteressato è il soggetto cui si riferiscono i documenti e che dalla loro conoscenza possa subire lesione del diritto alla riservatezza. Nel caso concreto l’istituto scolastico aveva documentalmente certificato l’esistenza del rapporto di lavoro e non era titolare di alcun interesse contrario all’ostensione.
Il Tribunale osserva che si verte in tema di documentazione compendiante indagini ispettive, che non possono essere celate al soggetto passivo della potestà provvedimentale fondata su quelle indagini. Gli accertamenti, afferendo al rapporto lavorativo tra la ricorrente e il datore di lavoro, devono essere conoscibili nella loro interezza da entrambe le parti del rapporto. La stessa Amministrazione, in sede procedimentale, non aveva interpellato l’istituto scolastico per acquisirne l’eventuale opposizione: ne è confermata l’inesistenza di un controinteressato e l’eccezione processuale appare abusive, in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium.
Nel merito, la realizzazione delle esigenze conoscitive non è preclusa da ragioni di segretezza afferenti a non meglio precisate indagini penali. Manca qualsivoglia puntuale evidenziazione di ragioni di segretezza su specifici documenti. Il Collegio richiama il proprio orientamento (TAR Campania n. 1482 del 2022, TAR Campania n. 7712 del 2021, TAR Campania n. 1484 del 2017): l’esistenza di un’indagine penale non implica di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine, sottraendosi all’accesso solo gli atti sequestrati e quelli coperti da segreto.
Dagli atti depositati non risulta avviato alcun procedimento penale né intervenuto sequestro dei documenti richiesti. Il diniego è insostenibile anche alla luce dell’orientamento secondo cui gli atti dell’indagine ispettiva restano nella disponibilità dell’Amministrazione finché non intervenga un provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria (TAR Campania n. 2683 del 2024, Cons. Stato n. 770 del 2021). L’Inps deve quindi consentire l’accesso e l’estrazione di copia entro trenta giorni. Per l’ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un dirigente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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