Accesso difensivo agli incassi dei distributori e prevalenza sulla riservatezza (TAR Sicilia n. 2964 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, l’amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. non possono svolgere alcuna valutazione preventiva sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento rispetto all’eventuale giudizio. Il vaglio si arresta al nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che l’istante intende curare o difendere, verificato in astratto. Accertata tale strumentalità, le ragioni dell’accesso prevalgono sulla tutela della riservatezza commerciale e industriale, salvo che venga in rilievo un segreto specifico ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005 o il know how aziendale. L’opposizione all’ostensione non può fondarsi su motivazioni generiche o stereotipate, perché la trasparenza è la regola e la non ostensione l’eccezione.

Il Fatto

La società ricorrente era aggiudicataria di una concessione per la distribuzione automatica di bevande e alimenti presso le strutture di un Ateneo. La convenzione, sottoscritta nel 2020, è stata risolta per eccessiva onerosità sopravvenuta e il servizio è stato affidato al secondo classificato in graduatoria.

Per proporre domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario, la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, con istanza protocollata nel 2025, copia della documentazione sugli incassi registrati dai distributori installati dal nuovo concessionario, indicando analiticamente i numeri di matricola degli apparecchi. L’Agenzia ha negato l’accesso, ritenendo insufficiente la motivazione e configurando un possibile pregiudizio alla riservatezza e alla concorrenza, oltre a segnalare che i ricavi erano ricavabili dai bilanci camerali. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’accesso documentale richiamando la necessità di un interesse giuridicamente rilevante, del rapporto di strumentalità con la documentazione e, nell’accesso difensivo, della necessità della conoscenza per curare o difendere i propri interessi. Ribadisce che oggetto dell’accesso è qualsiasi rappresentazione del contenuto di atti, anche di natura privatistica, purché concernente attività di pubblico interesse.

Sul piano dell’accesso difensivo, il Tribunale richiama i principi delle Adunanze Plenarie nn. 19, 20 e 21 del 2020 e della Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: non basta un generico riferimento a esigenze probatorie, ma non spetta all’amministrazione né al giudice dell’accesso apprezzare l’utilità concreta del documento nel giudizio futuro. Il giudizio di sussunzione è ancorato a parametri fissi di immediatezza, concretezza e attualità, e la verifica attiene all’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’istanza era correlata alla volontà di proporre una specifica domanda risarcitoria e indicava in modo dettagliato i documenti richiesti. Ne deduce che l’esigenza difensiva era adeguatamente rappresentata e che la richiesta non risultava esplorativa né strumentale a un controllo generalizzato dell’amministrazione.

Quanto alla riservatezza, il Tribunale osserva che l’amministrazione non può opporre ragioni generiche di segretezza commerciale, dovendo individuare specifiche informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. L’Agenzia non ha precisato perché l’ostensione avrebbe integrato concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. e, indicando i bilanci camerali come fonte alternativa, ha implicitamente ammesso l’ostensibilità delle informazioni richieste. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e ordine di esibizione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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