Inerzia del Comune su accorpamento al demanio stradale davanti al giudice ordinario (TAR Liguria n. 860 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che chieda alla pubblica amministrazione la trascrizione della delibera di accorpamento al demanio stradale e l’esecuzione delle opere di manutenzione della strada non fa valere un interesse legittimo, ma una posizione di diritto soggettivo. Le attività richieste costituiscono un facere materiale conseguente alla deliberazione consiliare, estraneo all’esercizio di un potere autoritativo e quindi sottratto alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. L’inosservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza nella gestione e manutenzione dei beni pubblici si denuncia dinanzi al giudice ordinario, anche quando la domanda sia volta a ottenere la condanna a un facere. Il ricorso proposto davanti al TAR avverso il silenzio-inadempimento è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria, nel territorio comunale, di un’area attraversata da un tratto di strada ad uso pubblico. Con delibera di consiglio comunale n. 39 del 2017, adottata con il consenso dei proprietari frontisti, il Comune ha disposto l’accorpamento al demanio stradale di quel tratto ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, legge n. 448/1998.

La ricorrente, ritenendo che da tale delibera derivassero obblighi di trascrizione e di manutenzione, ha notificato una diffida intimando al Comune di provvedere entro trenta giorni. Di fronte all’inerzia dell’ente, ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Comune ha richiamato due precedenti giudizi, relativi a questioni analoghe, nei quali il medesimo Tribunale aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. In quei casi l’inerzia comunale riguardava la mancata trascrizione della delibera di accorpamento e l’assenza di manutenzione della strada.

In un primo giudizio, definito con sentenza n. 190/2024 per sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale aveva già rilevato che l’attività reclamata non implicava l’esercizio di una funzione amministrativa autoritativa, bensì un facere esecutivo conseguente alla deliberazione consiliare. Nel secondo giudizio era stata invece declinata la giurisdizione, perché il petitum sostanziale implicava l’accertamento della proprietà pubblica o privata della strada, con rilievo di una posizione di diritto soggettivo.

Il Collegio richiama la Cass. civ., Sezioni Unite, ord. 14.3.2011, n. 5926, secondo cui l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione e manutenzione dei beni che le appartengono, delle regole tecniche e dei canoni di diligenza e prudenza può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario. Ciò vale non solo quando la domanda tenda al risarcimento del danno, ma anche quando miri a ottenere la condanna a un facere: in tal caso la domanda non investe scelte o atti autoritativi, ma attività soggetta al principio del neminem laedere.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene che sia la richiesta di trascrizione sia quella di manutenzione riguardino attività materiali, estranee all’esercizio del potere amministrativo e sottratte alla giurisdizione di legittimità. Quanto alla manutenzione, l’attività appare finalizzata all’accertamento del soggetto proprietario della strada, anch’esso devoluto al giudice ordinario. L’eccezione è dunque accolta e il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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