Divieto prefettizio di detenzione armi e dichiarazione avventata del cacciatore (TAR Liguria n. 859 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s., il Prefetto gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, poiché la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Il provvedimento ha finalità cautelare e non sanzionatoria, e il giudizio prognostico deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze concrete ed estrinsecarsi in una congrua motivazione, sindacabile in sede giurisdizionale. Una dichiarazione avventata e infelice, resa per esasperazione e non per palesare l’intento di commettere un gesto crudele, non è di per sé sufficiente a fondare l’inidoneità alla detenzione delle armi. Il provvedimento che su di essa si fondi è affetto da travisamento dei fatti e difetto motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato incensurato e cacciatore di lunga esperienza, membro di una squadra di caccia al cinghiale, durante un controllo stradale ha rappresentato ai Carabinieri la situazione di pericolo creata da due cani lasciati liberi dai proprietari, che avevano più volte aggredito persone e animali. Nel corso della conversazione ha aggiunto che, se le Forze dell’Ordine non fossero intervenute, essendo lui cacciatore e frequentando quelle zone, si sarebbe trovato a sparare ai cani.
I militari hanno cautelativamente ritirato armi e munizioni. La Questura, interpellata, ha espresso parere negativo sull’adozione del divieto, ritenendo i fatti insufficienti e rilevando l’assenza di precedenti. La Prefettura ha comunque emanato il decreto inibitorio. Il ricorrente lo ha impugnato davanti al TAR Liguria, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. Ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s. il Prefetto può vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. L’ampiezza della discrezionalità deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia e dalla finalità cautelare, non punitiva, dei provvedimenti di pubblica sicurezza.
Tale potere incontra però un limite: il giudizio prognostico deve basarsi su tutte le circostanze rilevanti ed esprimersi in una congrua motivazione, che consenta al giudice di verificare l’assenza di irrazionalità o arbitrio. Il TAR richiama sul punto un orientamento consolidato, citando tra le altre T.A.R. Liguria, sez. I, 20 luglio 2024, n. 511 e T.A.R. Liguria, sez. I, 13 luglio 2022, n. 624.
Nel merito, il Collegio rileva che la prognosi prefettizia si è fondata su un’esternalazione dettata dall’esasperazione, non da volontà di violenza. La documentazione in atti dimostra che due cani di grossa taglia circolavano liberi, senza guinzaglio né museruola, e avevano più volte aggredito abitanti e animali, con interventi del pronto soccorso e denunce. Il richiamo è all’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 sulla prevenzione delle aggressioni canine.
La frase sui cani, “sicuramente avventata ed infelice”, non è dunque sufficiente a fondare l’inidoneità alla detenzione delle armi: fu pronunciata per esprimere la necessità di difendere sé stesso e i propri cani, non per manifestare l’intento di commettere un gesto crudele. Il TAR valorizza la condotta specchiata del ricorrente, che in oltre cinquant’anni di attività venatoria non ha mai provocato incidenti. Il provvedimento è pertanto affetto da travisamento dei fatti e difetto motivazionale. Il ricorso è accolto e il decreto annullato, con compensazione delle spese e refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.