Ristrutturazione di rudere solo con prova certa della preesistente consistenza (TAR Puglia n. 920 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 ricomprende la ricostruzione di edifici crollati o demoliti solo a condizione che sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tale accertamento deve fondarsi su dati certi e obiettivi — documentazione fotografica, aerofotogrammetrie, mappe catastali — idonei a delineare con sufficiente sicurezza gli elementi essenziali del manufatto: mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Ove manchi la prova rigorosa dell’ingombro planivolumetrico originario, l’intervento va qualificato come nuova costruzione e richiede la relativa conformità edilizia. Il diniego dell’amministrazione che rilevi tale carenza probatoria non è affetto da difetto istruttorio o motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Lizzano una richiesta di permesso a costruire con accertamento di compatibilità paesaggistica, finalizzata alla riqualificazione e ristrutturazione di un rudere — ex stalla — mediante demolizione e ricostruzione con cambio d’uso, in contrada Celidonia.

Il Responsabile del servizio SUAP ha respinto l’istanza con provvedimento n. 0000235/2022 del 10/1/2022. Il diniego si fonda sulla mancanza di prova dell’esistenza della stalla, della sua consistenza plano-volumetrica e della conformità rispetto alla concessione del 1981, non risultando tra l’altro l’accatastamento dell’opera. Il progetto, inoltre, contrasta con le N.T.A. di P.R.G. e prevede 34 posti letto contro i 14 autorizzati. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo difetto istruttorio e motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondato l’unico e pluriarticolato motivo. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto la preesistenza del rudere, essendo irrilevante il mancato inserimento nella vecchia concessione o la mancata iscrizione catastale.

Il Tribunale richiama l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che ammette la ricostruzione di edifici crollati o demoliti «purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Su questa base condivide l’orientamento secondo cui la ristrutturazione presuppone la dimostrazione non solo della preesistenza del manufatto, ma anche del suo complessivo ingombro plani-volumetrico, calcolato su altezza, sagoma, prospetto ed estensione.

La Corte individua il discrimen rispetto alla nuova edificazione nella qualità della prova. L’accertamento deve fondarsi su dati certi e obiettivi — documentazione fotografica, aerofotogrammetrie, mappe catastali — e la prova, anche tramite relazione tecnica, deve essere rigorosa e condurre a un risultato plausibile. La ricostruzione di residui edilizi inidonei a identificare i connotati essenziali dell’edificio rientra nell’alveo della nuova costruzione.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito — neppure in giudizio — alcuna prova circa la consistenza planivolumetrica dell’immobile da ristrutturare, né elementi sulla sua effettiva preesistenza, sagoma, altezza, prospetto ed estensione. L’intervento si sostanzia pertanto nella realizzazione di un nuovo manufatto, la cui edificazione presuppone la conformità edilizia, qui insussistente.

Il provvedimento impugnato sfugge così alle censure e il ricorso è respinto. Il Collegio compensa le spese del giudizio per giustificati motivi, fra cui ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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