Acquisizione gratuita dell’opera abusiva: atto dovuto senza avviso né motivazione sull’interesse pubblico (Cons. Stato n. 8424 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e privo di contenuto discrezionale, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e al decorso del termine di novanta giorni. Non è pertanto necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale. La sospensione cautelare dell’ingiunzione di demolizione produce effetti sul termine solo se intervenuta prima della sua scadenza. Il proprietario, estraneo alla realizzazione dell’abuso, è destinatario della misura e può sottrarsi agli effetti solo provando l’impossibilità oggettiva di ottemperare. È inammissibile l’appello che non si confronti con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso immobiliare impugnava l’ordinanza con cui il Comune, dopo la revoca in autotutela di un precedente provvedimento del 2009, disponeva nuovamente l’acquisizione gratuita di alcuni piani del fabbricato e delle aree esterne. Il presupposto era l’accertata inottemperanza a un’ordinanza di demolizione del 2007, relativa a difformità rispetto alla concessione edilizia, consistenti nella trasformazione dei piani e nella chiusura del porticato, per un incremento volumetrico contestato.
La legittimità dell’ingiunzione demolitoria era stata confermata in sede giurisdizionale. Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo superflua l’avviso di avvio del procedimento e l’individuazione di un interesse pubblico concreto, data la natura vincolata degli atti repressivi. La società proponeva appello, lamentando la mancata comunicazione, la propria estraneità all’abuso, l’assenza di distinzione tra parti assentite e abusive e la sproporzione della superficie acquisita.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. Il primo e l’ultimo motivo sono infondati: l’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto, subordinato unicamente all’inottemperanza e al decorso del termine di legge. Ne deriva l’inutilità della comunicazione di avvio del procedimento e dell’apprezzamento degli interessi contrapposti. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 9470 del 2022.
La revoca in autotutela del pregresso provvedimento acquisitivo non assume rilievo: essa costituiva mero atto esecutivo dell’ordinanza cautelare n. 3034 del 2009. Esaurito il contenzioso sulla demolizione e confermata la legittimità dell’ingiunzione, l’acquisizione è divenuta necessaria. La misura è sanzionatoria e consegue automaticamente all’inottemperanza: non rilevano il tempo trascorso, l’affidamento del privato, né l’assenza di motivazione sull’interesse pubblico, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 4463 del 2024 e n. 996 del 2020.
Quanto alla posizione del proprietario, la giurisprudenza richiede un doppio requisito: la prova inequivocabile dell’estraneità al compimento dell’opera e quella di essersi adoperato per impedirla e rimuoverla, ossia l’impossibilità oggettiva di ottemperare (Cons. Stato, Sez. II, n. 7371 del 2022; Sez. VII, n. 7825 del 2023). L’acquisizione incide sul diritto di proprietà e onera anche il proprietario non autore dell’abuso.
La pendenza del giudizio sulla demolizione sospende il termine di novanta giorni solo in presenza di sospensione cautelare. Nel caso concreto l’effetto sospensivo si è prodotto dopo la scadenza del termine e dopo l’accertamento dell’inottemperanza, e solo nel lasso temporale tra l’ordinanza cautelare del 2009 e la sentenza di conferma del 2017.
Sulle residue doglianze l’appello è inammissibile per difetto di specificità. L’appellante non si è confrontato con gli accertamenti della sentenza impugnata: la radicale trasformazione delle opere originarie impedisce la distinzione tra parti assentite e abusive, e il provvedimento ha rispettato il limite dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’art. 101, comma 1, c.p.a. impone critiche puntuali alla pronuncia, non la riproposizione dei motivi di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, n. 5991 del 2022). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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