Decadenza da concessione demaniale per reiterato preposizionamento di attrezzature balneari (Cons. Stato n. 1858 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In difetto di una specifica previsione che lo qualifichi come perentorio, il termine di conclusione del procedimento amministrativo ha natura ordinatoria o sollecitatoria e il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento finale, non potendo il decorso del tempo tradursi in fattore di perplessità dell’azione amministrativa quando sia stato reso necessario da adempimenti istruttori richiesti dall’interessato. Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul demanio marittimo, accertato mediante verbali che fanno fede fino a querela di falso e non impugnati, ove reiterato per tre volte integra la fattispecie di inadempienza che impone all’amministrazione comunale la dichiarazione di decadenza dalla concessione, configurandosi l’atto come vincolato e non sindacabile in termini di proporzionalità. L’entrata in vigore della disciplina regionale successivamente al rilascio del titolo non è ostativa, essendo la decadenza espressione di strumenti di tutela del rapporto concessorio che l’amministrazione era abilitata ad usare a prescindere dalla previsione regolamentare.

Il Fatto

Il Comune di Sabaudia ha disposto la decadenza dall’autorizzazione relativa alla gestione di un chiosco e dagli atti collegati, con immediata interruzione dell’attività, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del regolamento comunale approvato con delibera consiliare del 12 aprile 2021. La decadenza era motivata dalla reiterata violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul pubblico demanio marittimo, accertata in tre sopralluoghi sfociati in altrettanti verbali.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimamente esercitata la revoca delle autorizzazioni. L’appellante ha riproposto le censure di primo grado, deducendo la violazione del termine procedimentale, l’inapplicabilità della disciplina regionale alle spiagge libere attrezzate e l’insussistenza in fatto dell’occupazione arbitraria, con conseguente domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari del Comune, incentrate sulla improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e sull’inammissibilità per genericità dei motivi, essendo l’appello comunque infondato nel merito.

Quanto al termine di conclusione, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in difetto di specifica previsione di perentorietà, esso assume natura ordinatoria o sollecitatoria, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 9415 del 1° dicembre 2025. Il tempo intercorso è stato inoltre ritenuto necessario per riscontrare le istanze di accesso documentale formulate dall’appellante.

Sul piano sostanziale, la Corte ha confermato che il regolamento regionale n. 19/2016 ha abrogato il precedente regolamento n. 11/2009 e che l’art. 5, comma 8, vieta il preposizionamento sulle spiagge libere con servizi, qualificando la violazione reiterata per tre volte come inadempienza ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. f), della legge regionale n. 13/2007. La decadenza è stata quindi qualificata come atto vincolato, con esclusione di ogni valutazione di proporzionalità.

La Corte ha escluso che l’adozione del regolamento in data successiva al rilascio dei titoli costituisca ostacolo, valorizzando il punto 17 delle prescrizioni autorizzatorie sulla rimozione giornaliera degli ombrelloni. Ha inoltre osservato che i verbali fanno fede fino a querela di falso e non sono stati impugnati, sicché l’orario del controllo non incide sul fatto accertato, e che l’adempimento di altri obblighi concessori non elide le condotte vietate.

Respinto l’appello, è stata conseguentemente dichiarata infondata la domanda risarcitoria, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *