Porto d’arma, rinnovo senza affidamento e bisogno attuale (TAR Liguria n. 279 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’arma per difesa personale costituisce una deroga al divieto di portare armi stabilito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, con natura sostanzialmente concessoria, talché il richiedente non vanta un diritto al rilascio o al rinnovo. L’art. 42 TULPS attribuisce al Prefetto la facoltà di concedere la licenza in caso di dimostrato bisogno, valutabile con ampia discrezionalità in comparazione con l’interesse pubblico alla sicurezza. Il dimostrato bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali da tutelare, ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo. L’onere probatorio ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non determina alcuna inversione dell’onere, né genera un legittimo affidamento sul rinnovo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex carabiniere in congedo, aveva ottenuto la licenza di porto d’arma per difesa personale e l’aveva costantemente rinnovata per quasi venti anni. Con istanza ha chiesto l’ulteriore rinnovo rappresentando di aver partecipato, durante il servizio nell’Arma, all’arresto di plurime personalità mafiose, alcune delle quali tornate in libertà, con conseguente rischio di vendette. Ha aggiunto di essere addetto alla tutela del patrimonio di un’azienda e che la privazione dell’arma avrebbe potuto pregiudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Dopo il preavviso di rigetto e una memoria procedimentale del ricorrente, la Prefettura ha respinto l’istanza ritenendo non sussistenti ragioni attuali giustificative del porto d’arma. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà rispetto ai precedenti rinnovi. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’istituto. La licenza di porto d’arma non è un’ordinaria autorizzazione che rimuove un ostacolo all’esercizio di un’attività, ma una deroga al divieto di portare armi e ha natura sostanzialmente di concessione, con la conseguenza che la pretesa del richiedente non è configurabile come diritto. Il richiamo è alla Corte cost. n. 440 del 1993 e all’art. 42 TULPS, che attribuisce al Prefetto la facoltà di concedere la licenza in caso di dimostrato bisogno, per una durata limitata a un solo anno.

Da qui la regola sull’onere probatorio. Il dimostrato bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta, deve fondarsi su circostanze specifiche e attuali, non risalenti nel tempo, e la prova ricade sul richiedente. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 4272 del 13.05 e Cons. Stato, sez. III, n. 6139 del 2019.

Applicando tali principi, il Tribunale esamina i tre argomenti del ricorrente. Quanto alla sicurezza personale legata alla pregressa attività investigativa, il diniego ha osservato che quel servizio è cessato da anni e che l’istruttoria del Comando provinciale dei Carabinieri non ha fatto emergere pericoli attuali e concreti, minacce o azioni contro il ricorrente. Nell’ambito dell’ampia discrezionalità prefettizia, la valutazione è corretta.

Quanto all’attuale impiego di tutela del patrimonio aziendale, il collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 5072 del 6.6 e ribadisce che il bisogno non si desume dalla professione svolta; l’atto impugnato ha quindi correttamente escluso rischi personali particolari. Quanto infine ai rinnovi quasi ventennali, il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. III, n. 4274 del 13.05: il rilascio del titolo non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo che si dispiega proprio all’atto del periodico rinnovo.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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