L’alterazione endocrina esclude dal concorso solo se incide sul servizio (TAR Sardegna n. 421 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di inidoneità psico-fisica previste dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198, Tabella 1, punto 12, non operano in modo automatico per la sola sussistenza di una sindrome dipendente da alterata funzione delle ghiandole endocrine. Ai fini dell’esclusione dalla procedura concorsuale occorre accertare che la patologia riscontrata abbia conseguenze sulla funzionalità e incida negativamente sul servizio da svolgere o sulla salute del candidato. La valutazione medico-legale della commissione concorsuale è espressione di discrezionalità tecnica, ma non sottratta al sindacato giurisdizionale, pena la violazione dell’art. 113 Cost.; essa è censurabile quando si contesti la stessa sussistenza o rilevanza della patologia in relazione alle prescrizioni del bando. In tali casi la verificazione è ammessa ed è finalizzata non a rivalutare il giudizio medico, ma ad accertare l’effettiva incidenza della condizione clinica sulla prestazione lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di Agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Superate le prove scritte e orali, veniva sottoposto all’accertamento dei requisiti psico-fisici presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. La Commissione medica lo giudicava non idoneo, ricondando la condizione clinica accertata (ipertiroidismo in morbo di Basedow) alle sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine di cui al D.M. n. 198/2003, Tabella 1, punto 12.
Il candidato impugnava il giudizio e gli atti consequenziali, producendo documentazione specialistica attestante l’assenza di pregiudizio per l’idoneità lavorativa. Proponeva altresì motivi aggiunti avverso le determinazioni regionali di approvazione dell’elenco degli ammessi al corso di formazione e della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’interpretazione funzionale del quadro normativo: le patologie elencate nel D.M. n. 198/2003 assumono rilievo escludente solo se sussiste una possibile incidenza negativa sul servizio o sulla salute dell’interessato. Non è sufficiente una mera alterazione della funzione endocrina. Su questa base il Collegio aveva dapprima ammesso il ricorrente al corso di formazione con riserva e poi disposto verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm.
Il Tribunale riconosce il consolidato indirizzo sulla tendenziale irripetibilità dei giudizi medico-legali espressi in sede concorsuale, posta a presidio della par condicio dei concorrenti. Rileva però che il principio di discrezionalità tecnica non sottrae gli atti amministrativi al controllo giurisdizionale: l’art. 113 Cost. impone che anche le valutazioni medico-legali siano sindacabili negli ambiti in cui si contesti la sussistenza o la rilevanza della patologia rispetto alle prescrizioni concorsuali.
La verificazione non è stata disposta per una mera rivalutazione del giudizio medico, ma per accertare la concreta incidenza della patologia sulla prestazione del servizio cui il concorso era finalizzato. Tale aspetto, secondo il Collegio, non era stato valutato dalla commissione concorsuale. L’esito dell’accertamento ha confermato che la condizione clinica, nella sua evoluzione, non comporta limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio né rischi per la salute.
Ne deriva il superamento del motivo che aveva fondato il giudizio di inidoneità. L’atto di esclusione risulta inficiato da difetto dei presupposti e viene annullato, con conseguente definitiva ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura. Le spese sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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