Condono edilizio e interesse al ricorso: non basta la vicinitas (TAR Liguria n. 414 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei titoli autorizzatori edilizi, il criterio della vicinitas individua la legittimazione ma non dimostra, da solo e in automatico, la sussistenza dell’interesse al ricorso. Quest’ultimo va inteso come specifico pregiudizio, non meramente emulativo, derivante dall’atto impugnato e non può ritenersi sussistente in re ipsa per la sola affermata illegittimità del titolo. Occorre dimostrare che dall’annullamento deriverebbe un effetto di ripristino concretamente utile per il ricorrente. La deduzione del mero difetto di istruttoria attiene al merito del motivo e non equivale alla prova del rischio effettivo e concreto per la proprietà del ricorrente.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un appartamento posto al piano terreno rialzato di un fabbricato bifamiliare, hanno impugnato la concessione in sanatoria con cui il Comune ha condonato, ai sensi della legge n. 724/1994, l’ampliamento interrato dell’appartamento sottostante, di proprietà dei controinteressati, con arretramento del muro di confine e realizzazione di un vano seminterrato adibito a caldaia.
Lamentano che l’ampliamento si troverebbe al di sotto della loro proprietà e sarebbe stato realizzato senza la verifica preliminare di idoneità delle opere in conglomerato cementizio. Deducono nove motivi, tra cui il difetto di legittimazione dei richiedenti, l’assenza di datazione certa delle opere e l’illegittimità derivata di un secondo titolo in sanatoria. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per natura emulativa e carenza di interesse, oltre alla tardività del ricorso avverso il secondo condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui la vicinitas non vale da sola a dimostrare l’interesse al ricorso, e la successiva giurisprudenza di Cons. Stato n. 7609 del 2022. Nel caso di specie la legittimazione è pacifica, essendo le ricorrenti proprietarie dell’appartamento soprastante quello oggetto della pratica di condono, ma resta da verificare il pregiudizio concreto.
Le ricorrenti individuano l’interesse nel diritto di proprietà e nel difetto di istruttoria sui possibili rischi strutturali, connesso alla mancata presentazione di una perizia di idoneità statica. Il Tribunale distingue i due profili: la violazione del diritto di proprietà, e il principio superficies solo cedit di cui all’art. 934 cod. civ., pertiene alla titolarità della posizione giuridica e all’azione dinanzi al giudice ordinario, non all’interesse a ricorrere; il difetto di istruttoria attiene al merito del primo motivo, ma non equivale alla dimostrazione di un rischio statico effettivo e concreto.
Il Collegio rileva che l’art. 35, comma 3, lett. a), della legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, richiedeva la certificazione di idoneità statica solo per le opere abusive eccedenti i 450 metri cubi. La prova dell’interesse concreto postulava quindi la deduzione di lesioni alla struttura di proprietà delle ricorrenti, ovvero la produzione di una perizia di parte sul rischio statico: nulla di tutto ciò nel ricorso e nelle produzioni.
Vi è anzi la prova contraria, di carattere confessorio: per l’intervento di sopraelevazione effettuato dalle stesse ricorrenti, queste produssero nel 2013 una dichiarazione di stabilità e sicurezza ex artt. 65 e 93 d.P.R. n. 380/2001, in esito a sopralluoghi estesi all’intero edificio. Ciò esclude in radice l’interesse sotto il profilo del rischio statico e, contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, colora il ricorso di intento emulativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.