Spese di lite ridotte per serialità: la liquidazione va motivata (Cons. Stato n. 3957 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo gode di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma quando dispone la condanna deve liquidare il compenso avendo riguardo ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, con facoltà di discostarsene solo motivatamente. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale dei minimi inderogabili, ma i parametri ministeriali restano il riferimento obbligato e vanno interpretati in senso conforme alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2 e 41 Cost.. Lo scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione impone al giudice di indicare i criteri seguiti, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta compensi simbolici contrari al decoro professionale. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri, se lesiva del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 Cdfue, è riformabile in appello.
Il Fatto
La parte appellante aveva agito davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile, che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il TAR ha accolto il ricorso, ma ha liquidato le spese in euro 500,00, oltre oneri, in ragione del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L’appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alle spese, deducendo che la liquidazione era inferiore ai parametri tariffari minimi della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il Ministero si è costituito solo formalmente e la causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i precedenti della Sezione resi su casi analoghi, ai quali espressamente rinvia, e conferma che il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali sulla statuizione delle spese, potendo riconoscere giusti motivi di compensazione alla luce di tutte le circostanze concrete. Quando però il TAR condanna al pagamento, deve applicare gli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni, con possibilità di aumentare o diminuire i valori medi fino al 50 per cento.
Sul piano sistematico la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012 e la disciplina dell’art. 13, legge n. 247 del 2012 hanno sottratto ai minimi tariffari il carattere dell’inderogabilità. I parametri ministeriali, aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, restano tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale. Ne deriva che, in caso di scostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione della tabella, il giudice è tenuto a esplicitare i criteri adottati.
Il Collegio precisa che le previsioni dei decreti ministeriali vanno lette in chiave conformatrice rispetto alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà, libera iniziativa economica e concorrenza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le superiori previsioni di legge. Su questa base esclude che la liquidazione in misura diversa dalle ordinarie previsioni tariffarie integri di per sé violazione di legge.
Il ragionamento cambia sul piano della motivazione. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri è suscettibile di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., dall’art. 47 Cdfue e dalle previsioni del Trattato Ue e della Cedu, a maggior ragione quando l’amministrazione statale insiste nel negare ragioni più volte riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale. Il TAR si era limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre l’importo per la serialità, senza ulteriori argomentazioni: la serialità, osserva la Corte, non giustifica la compensazione e semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che viola il principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990.
L’appello è quindi accolto in parte e, per l’effetto devolutivo, le spese del primo grado sono rideterminate in via equitativa in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda, restando fermo il diritto alla rifusione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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