Servitù di parcheggio e tutela possessoria: la localizzazione può risultare anche dalla motivazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 12029 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela possessoria, lo spoglio può avere ad oggetto anche il possesso corrispondente ad una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio, a prescindere dall’accertamento della titolarità del diritto reale. Il requisito della localizzazione della servitù, richiesto dalle Sezioni Unite, deve ritenersi soddisfatto non solo quando la porzione di fondo servente asservita al parcheggio sia specificamente individuata in atti o in sede di istruzione, ma anche quando la sua esistenza risulti comunque dalla motivazione della sentenza impugnata. La questione della localizzazione, se non affrontata nei gradi di merito, è nuova e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il concetto di utilitas nella servitù è ampio e ricomprende ogni elemento legato da un nesso di strumentalità con il fondo dominante, inclusa la destinazione del fondo servente a soddisfacimento di bisogni anche sporadici.
Il Fatto
Alcuni condomini di una palazzina convenivano in giudizio una proprietaria, chiedendo la reintegrazione nel possesso di un cortile pertinenziale, parzialmente recintato dalla convenuta con un muro. I attori assumevano di aver utilizzato l’area per oltre venticinque anni, anche per il parcheggio delle autovetture. La convenuta eccepiva di aver acquistato la porzione recintata e di averne avuto il possesso esclusivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando la demolizione della recinzione. La Corte d’Appello rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale avente ad oggetto l’usucapione. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione la convenuta e un altro comproprietario dell’area.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti lamentavano, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1027, 1028, 1063, 1065, 1067 e 1168 c.c., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato il requisito della localizzazione della servitù di parcheggio, come richiesto dalle Sezioni Unite. Con il secondo motivo, deducevano l’omessa o apparente motivazione.
La Cassazione, esaminando congiuntamente le censure, le ha rigettate, richiamando la giurisprudenza secondo cui la tutela possessoria ex art. 1168 c.c. può avere ad oggetto anche il possesso corrispondente ad una signoria di fatto su una servitù di parcheggio, indipendentemente dalla titolarità del diritto reale.
Quanto alla localizzazione, la Corte ha rilevato che il tema non era stato affrontato nei gradi di merito, risultando pertanto nuovo e inammissibile in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva dato atto dell’esistenza di specifici “stalli” per la sosta, circostanza che dimostra come il diritto di parcheggio fosse ben localizzato. La domanda di tutela possessoria, inoltre, era fondata sulla maggiore difficoltà di esercizio del diritto di parcheggio determinata dalle opere realizzate, profilo non specificamente censurato e di per sé sufficiente a giustificare la tutela.
La Corte ha infine escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la sentenza impugnata idonea a dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per essere la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
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