Spese dell’accertamento tecnico preventivo: nessuna condanna in assenza di domanda di merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 7660 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. si conclude con il deposito della relazione del consulente, senza che il giudice possa adottare alcun provvedimento di regolamentazione delle spese tra le parti. Difettano, infatti, i presupposti della soccombenza, che presuppone l’accertamento sulla fondatezza della pretesa e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito. Le spese del procedimento hanno natura stragiudiziale, gravano in via anticipata ed esclusiva sulla parte richiedente ex art. 8 d.P.R. n. 115/2002 e sono recuperabili solo all’esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate. È nulla, per extra petizione, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di merito in assenza di una rituale domanda volta all’accertamento della responsabilità per la proposizione dell’istanza di a.t.p.
Il Fatto
La vicenda origina da un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dalla ricorrente nei confronti di sei soggetti, al fine di verificare le cause di uno smottamento interessante la sua proprietà. Conclusasi la fase con relazione peritale sfavorevole alla richiedente, i resistenti — estranei al giudizio — convennero in giudizio la stessa dinanzi al Tribunale di Verona, chiedendone la condanna alla rifusione delle spese legali e di c.t.u. sostenute.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la convenuta alla rifusione delle somme richieste, oltre alle spese di lite. La Corte d’Appello di Venezia, adita dalla soccombente, rigettò il gravame sul presupposto che gli attori avessero formulato, seppur implicitamente, una domanda di merito volta ad accertare la negligente condotta processuale della richiedente l’a.t.p.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto proposta una domanda di merito in realtà mai formulata. Premette che il procedimento ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione peritale, cui segue la sola liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice. Nessun altro provvedimento può essere adottato in ordine alle spese tra le parti, difettando i presupposti della soccombenza, ancorata all’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo.
La funzione probatoria dell’istituto è stimolata da una parte che intende valersene in un successivo giudizio ma che potrebbe anche non attivarsi: il richiedente deve, pertanto, farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie ex art. 8 d.P.R. n. 115/2002. Solo nel giudizio di merito, ove l’accertamento venga acquisito, tali costi rilevano come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente, oppure come danno emergente per la parte che abbia subito l’evocazione in giudizio, purché provate e documentate.
Esaminando direttamente l’atto di citazione, in quanto giudice del fatto processuale stante il denunciato error in procedendo, la Corte rileva che gli attori non avevano affatto chiesto l’accertamento nel merito della questione oggetto dell’a.t.p., ma avevano domandato esclusivamente la condanna della convenuta al risarcimento del danno consistente nelle spese processuali affrontate per essere stati evocati in un procedimento cui erano estranei. Tale domanda nulla aveva a che vedere con il merito della contesa originaria.
Ne consegue che la pronuncia sulle spese dell’a.t.p. non poteva essere la conseguenza dell’accertamento sulla fondatezza delle pretese della ricorrente. In assenza di domanda di merito ritualmente formulata, il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della richiesta di liquidazione delle spese del procedimento anticipato, non già esaminarla nel merito. L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento dei restanti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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